27 Luglio 2022

Bonus carburante: l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate

di Cristian Valsiglio

Con circolare n. 27/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha illustrato l’agevolazione fiscale relativa al c.d. bonus carburante, previsto dall’articolo 2, D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 51/2022.

 

Premessa

La disposizione oggetto del commento prevede che: “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Il beneficio, riassumendo, consiste nella possibilità, per il solo periodo d’imposta 2022, per i datori di lavoro privati, di concedere ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

La circolare in commento si occupa di definire: l’ambito soggettivo, l’ambito oggettivo, la modalità di applicazione del beneficio, la concessione del buono benzina in sostituzione dei premi di risultato, il costo deducibile ai fini del reddito d’impresa.

 

Ambito soggettivo: datori di lavoro del settore privato e lavoratori dipendenti

Relativamente all’ambito soggettivo è necessario classificare i datori di lavoro e i lavoratori interessati al beneficio.

 

Datori di lavoro

Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’Agenzia delle entrate, correttamente, evidenzia l’opportuna modifica in fase di conversione del decreto, tramite la quale il beneficio è stato esteso ai “datori di lavoro privato”, in luogo della definizione problematica e atecnica di “aziende private”.

Potranno accedere al beneficio, pertanto, i datori di lavoro che operano nel settore privato.

Si devono, in sostanza, ritenere escluse le P.A., di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Restano inclusi nel beneficio: gli enti pubblici economici, i datori di lavoro che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi.

 

Lavoratori dipendenti

Sotto altro aspetto, di carattere soggettivo: sono agevolabili i buoni benzina offerti alla categoria dei lavoratori dipendenti.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, la norma fa riferimento genericamente ai “lavoratori dipendenti” e, pertanto, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina agevolati, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Restano, pertanto, escluse le categorie di soggetti che percepiscono redditi di lavoro assimilato a quelle di lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, stagisti, tirocinanti, componenti del CdA, etc..

Vista la ratio della norma, volta a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, l’Agenzia delle entrate ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Infatti, il riferimento all’articolo 51, comma 3, Tuir, esclude che il beneficio sia concesso alla generalità e/o categorie di dipendenti: caratteristica soggettiva delle azioni di welfare aziendale prevista, in particolare, da comma 2 della medesima disposizione.

 

Ambito oggettivo

In merito all’aspetto oggettivo, l’Agenzia delle entrate precisa che i buoni benzina oggetto del beneficio sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Ma non solo.

Per il Fisco, data la ratio legis, possono rientrare nell’agevolazione anche i buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Esenzione fiscale e rapporto con altri fringe benefit

Particolarmente significative sono le indicazioni operative fornite dall’Amministrazione finanziaria in merito al rapporto tra l’esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro e il limite di esenzione dei fringe benefit previsto attualmente nella soglia di 258,23 euro.

Quest’ultimo limite è previsto, infatti, dall’ultimo periodo dell’articolo 51, comma 3, Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale soglia, inoltre, dev’essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta. Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

L’Agenzia delle entrate, correttamente, precisa che il bonus benzina di 200 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3, Tuir. Va da sé che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Di seguito si riportano, schematicamente, i chiari esempi presenti nella circolare

ESEMPIO 1

Un lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro, nel corso dell’anno 2022:

  1. buoni benzina: 100 euro;
  2. altri fringe benefit: 300 euro.

Saranno tassati i 300 euro degli altri benefit, in quanto superato il limite ex articolo 51, comma 3, Tuir (258,23 euro), mentre il buono benzina di 100 euro sarà considerato esente sia fiscalmente sia contributivamente.

ESEMPIO 2

Un lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro nel corso dell’anno 2022:

  1. buoni benzina: 250 euro;
  2. altri fringe benefit: 200 euro.

Nulla sarà soggettato a prelievo fiscale e contributivo, in quanto:

  • i buoni benzina fino a 200 euro sono esclusi exL. 21/2022;
  • gli altri benefit (200 euro) e i buoni benzina eccedenti 200 euro (50 euro) non superano la soglia di 258,23 euro.

 

Correttamente, l’Agenzia delle entrate, sotto il profilo contabile, suggerisce di conteggiate e monitorare in maniera distinta i predetti 2 limiti: 200 euro per i buoni benzina e 258,23 euro per gli altri benefit (comprendendo anche i buoni benzina che superano i 200 euro).

La nuova disposizione agevolativa trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

 

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Il buono benzina agevolato può essere oggetto di sostituzione del premio di produttività detassabile di cui all’articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015. Opportunamente il Legislatore, in fase di conversione, ha eliminato la condizione del titolo gratuito nella concessione, condizione presente nel testo originario del D.L..

Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino a un valore di 258,23 euro, sia per i predetti buoni benzina per un valore di 200 euro. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

In tale ipotesi, è corretto evidenziare che l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, essendo esclusa la possibilità di applicare la detassazione dei premi (e la loro conversione in welfare aziendale) in attuazione di accordi o Ccnl ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

 

Impatti del costo sul reddito d’impresa

Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 95, Tuir, recita che “le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1”.

Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante, non rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 100, comma 1, Tuir, sarà, pertanto, integralmente deducibile dal reddito d’impresa; sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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