Bonus 200 euro: l’Inps non chiude il cerchio
di Paolo BoniniL’Inps, negli ultimi giorni, è variamente intervenuto sul bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti, in primis con l’attesa circolare n. 73/2022. Nel sintetizzare la misura e nel tentativo di fornire indicazioni operative, non possiamo non notare come la vicenda del bonus sia particolarmente confusa e travagliata. Gli interrogativi su questa misura sono ancora molti.
Premessa
Il bonus è regolato dagli articoli 31-33, D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti). L’Inps è intervenuto con (in ordine di apparizione):
- messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022;
- messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022;
- circolare n. 73 del 24 giugno 2022;
- messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022;
- comunicato stampa del 25 giugno 2022;
- comunicato stampa del 27 giugno 2022;
- messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022;
- lettera aperta del Direttore generale dell’Inps, pubblicata su “Il Sole 24 ore” del 28 giugno 2022.
Lo scarto tra la norma e le “determinazioni” dell’Inps, per quanto assunte in accordo con il Ministero del lavoro, è talmente evidente che si deve supporre che l’Istituto previdenziale abbia inteso anticipare almeno parte delle modifiche che saranno apportate al D.L. in sede di conversione.
Certamente, il susseguirsi di “notizie” contraddittorie ha creato e sta tuttora creando notevoli difficoltà agli operatori del settore, innalzando la temperatura all’interno degli studi professionali (nei quali ci si sarebbe volentieri accontentati della calura già presente per cause naturali), costretti ad assumere una postura “difensiva” e dilatoria rispetto alle sollecitazioni provenienti da aziende, dipendenti e altri soggetti potenzialmente interessati al bonus. Nel seguito, quindi, esaminiamo prima la norma, poi la prassi applicativa, dapprima con riguardo all’articolo 31, D.L. 50/2022 (anticipo da parte del datore di lavoro); definito così lo stato dell’arte, tentiamo una sintesi applicativa, da cui emergeranno inevitabilmente interrogativi in attesa di risposta, nonostante le “rassicurazioni” giunte negli ultimi giorni. Per le categorie previste dall’articolo 32, D.L. 50/2022 (pagamento diretto da parte dell’Inps), si presenta una tabella di sintesi, con alcune note. Solo un paragrafetto relativo ai liberi professionisti.
Lavoratori dipendenti: la norma
I lavoratori dipendenti, identificati mediante rinvio all’articolo 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, ossia tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, che abbiano fruito dello sconto dello 0,80% sulla contribuzione a loro carico in almeno un mese nel primo quadrimestre 2022, avranno diritto al bonus, erogato in automatico da parte del datore di lavoro. Automatismo “temperato”, si potrebbe dire, perché scatta solo dopo che il dipendente abbia dichiarato, dice la norma, di non essere titolare di un trattamento pensionistico o assimilato o di Reddito di cittadinanza. Tali soggetti, infatti, percepiscono il bonus direttamente dall’Inps, come stabilito dall’articolo 32, commi 1 e 18, D.L. 50/2022.
Quindi, stando alla lettera della norma, per percepire il bonus dal datore di lavoro, è sufficiente:
- aver fruito dello sconto contributivo per almeno una mensilità nel periodo gennaio-aprile 2022;
- dichiarare al datore di lavoro di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici, anche in regime internazionale, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, o di RdC.
Quando spetta il bonus?
Secondo l’articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022, “nella retribuzione erogata nel mese di luglio”. Il termine “erogata” fa pensare che il bonus spetti per cassa, ossia:
- con le competenze del mese di giugno erogate in luglio per coloro che lavorano sulle presenze effettive;
- con le competenze di luglio erogate in luglio (variabili di giugno) per coloro che lavorano con le presenze differite.
Come sappiamo, non sta andando in questo modo.
La norma prosegue informandoci che:
- il bonus spetta una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro;
- il bonus non è cedibile, sequestrabile né pignorabile e non concorre alla formazione del reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- i datori di lavoro recuperano l’ammontare dell’anticipazione ai dipendenti “nel mese di luglio” tramite la denuncia mensile (UniEmens).
Dipendenti: la prassi
Messaggio Inps n. 2397/2022
Il messaggio Inps n. 2397/2022, dichiaratamente diretto a dare indicazioni circa le modalità di esposizione e recupero del credito nella denuncia UniEmens, aggiunge un primo piccolo tassello al mosaico del bonus: “il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro”.
Dunque, il lavoratore non dichiara soltanto la non percezione di trattamenti pensionistici o assimilati o di RdC, ma anche, qualora titolare di più rapporti di lavoro, che non percepirà (ossia, non richiederà) il bonus da altri datori di lavoro.
Nel caso in cui risulti che più datori di lavoro abbiano portato in compensazione il bonus per uno stesso datore di lavoro, l’Inps anticipa che i datori di lavoro interessati dovranno recuperare dal dipendente quota parte dell’indebito e restituirlo all’Inps. Il recupero dell’indebito sarà suddiviso in parti uguali tra i datori di lavoro interessati, secondo istruzioni affidate a un successivo messaggio.
Messaggio Inps n. 2505/2022
Qui, il nostro cammino inizia a farsi tortuoso. Vale la pena riportare testualmente: “… si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge. In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022”.
Scopriamo così, innanzitutto, che quella che la norma definisce “retribuzione erogata nel mese di luglio” è in realtà la retribuzione di competenza del mese di luglio e, dunque:
- in via ordinaria:
- la retribuzione erogata in agosto, se si opera con le presenze effettive;
- la retribuzione erogata in luglio se si opera con le presenze differite;
- in via residuale, la retribuzione di competenza del mese di giugno erogata in luglio, in casi “particolari”, ad esempio per i part-time ciclici per i quali non sono previste prestazioni lavorative nel mese di luglio, o per le particolari previsioni dei Ccnl che stabiliscono il pagamento delle retribuzioni nel mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Si aggiunge, poi, che è necessario che il lavoratore sia in forza alla data del 1° luglio 2022; probabilmente, tale determinazione è volta a impedire che il bonus sia erogato, magari attraverso l’erogazione del solo Tfr o di qualche emolumento arretrato, anche a chi non ne avrebbe diritto o ne avrebbe diritto in pagamento diretto da parte dell’Inps, perché cessato e potenzialmente titolare di uno dei bonus previsti dall’articolo 32, D.L. 50/2022. Conseguentemente, il messaggio riporta nuovamente le modalità di compilazione dell’UniEmens, opportunamente modificate per l’esposizione in giugno o luglio. Per inciso, le istruzioni di compilazione della denuncia sono poi riportate integralmente nella circolare Inps n. 73/2022, alla quale, per questo aspetto, si rinvia.
L’Inps precisa, poi, che, una volta verificato il diritto al bonus nei termini fin qui delineati, lo stesso dev’essere erogato anche nel caso in cui la retribuzione di giugno/luglio sia azzerata per effetto di eventi tutelati, come ad esempio le sospensioni con intervento di ammortizzatori sociali o, come genericamente indicati dal messaggio, “congedi”.
Circolare Inps n. 73/2022
La circolare ripercorre il quadro normativo relativo al bonus, confermando il contenuto del messaggio precedente per quanto riguarda il criterio per l’individuazione della “retribuzione erogata in luglio”.
Pertanto, l’erogazione del bonus può avvenire:
- con la retribuzione di competenza del mese di luglio, anche se erogata nel mese di agosto, con recupero nell’UniEmens in scadenza il 31 agosto;
- oppure, nei casi “residuali” già visti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio, anche se di competenza del mese di giugno, con recupero nell’UniEmens in scadenza il 31 luglio.
Con il parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la circolare:
- estende il periodo di osservazione del requisito dal primo quadrimestre a tutto il 23 giugno 2022 (ossia al giorno precedente la pubblicazione della circolare);
- sottolinea che qualora il requisito (la fruizione dello sconto contributivo) si sia realizzato unicamente sui ratei di 13ª, ciò non darà diritto al bonus;
- esclude dall’obbligo di dichiarazione preventiva il personale delle P.A. le cui retribuzioni siano gestite con il sistema “NoiPA”;
- esclude dall’anticipo da parte del datore di lavoro gli operai agricoli a tempo determinato in agricoltura (OTD), in virtù della generale impossibilità di compensazione tra contributi e prestazioni prevista dall’articolo 01, comma 10, D.L. 2/2006 (L. 81/2006), in connessione con le disposizioni dei Ccnl di settore;
- chiarisce che il datore di lavoro dovrà erogare il bonus anche ai dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti e ai lavoratori dello spettacolo, qualora siano in forza presso di lui nel mese di luglio; il pagamento diretto da parte dell’Inps, previsto dall’articolo 32, D.L. 50/2022, per queste categorie di lavoratori ha, infatti, carattere residuale: l’Inps erogherà le somme solo dopo aver ricevuto le denunce UniEmens e aver verificato che non vi è stata alcuna erogazione da parte dei datori di lavoro. La circolare specifica, poi, che l’erogazione da parte del datore di lavoro avviene senza alcuna verifica dei particolari requisiti richiesti dall’articolo 32, D.L. 50/2022, per il pagamento diretto (si veda tabella).
Fase applicativa e domande in attesa di risposta
In premessa, occorre tenere presente la finalità dichiarata pubblicamente e perseguita con la norma istitutiva del bonus: aiutare le persone e le famiglie in difficoltà a causa dell’inflazione e, in particolare, dell’aumento dei prezzi dei beni energetici.
- Controllo del requisito dello sconto contributivo e autodichiarazione del lavoratore. Come accennato, il controllo del requisito avviene sul nuovo “quadrimestre allargato”, che va dal 1° gennaio al 23 giugno 2022; il termine finale, in corso del mese, suscita qualche perplessità.
La lettera del Direttore generale dell’Inps, pubblicata su “Il Sole 24 ore” del 28 giugno 2022, fornisce una spiegazione circa la ratio di tale previsione: non escludere i lavoratori assunti tra maggio e il 23 giugno 2022, data di pubblicazione della circolare. Sembra qui che riecheggino alcune disposizioni “pandemiche” in ordine agli interventi di cassa integrazione, quando a ogni intervento si fissava la data in cui i beneficiari dovevano essere in forza, evidentemente allo scopo di evitare assunzioni fittizie volte solo alla percezione delle integrazioni salariali. Ci si domanda come tale previsione sia trasferibile al bonus dei 200 euro e chi potrebbe mai fare un’assunzione finalizzata solo al bonus (quali sono i costi amministrativi? Si dovrà pur emettere una busta paga con un paio di giorni lavorati e versare la relativa contribuzione; tutto questo, per 200 euro?).
A ogni modo, sembra di capire che i lavoratori, assunti “per la prima volta” nel 2022, dopo il 23 giugno non potranno vedere l’anticipazione del bonus da parte del datore di lavoro. Non sembra, invece, potersi affermare che la stessa sorte possa toccare coloro che, pur assunti dopo il 23 giugno 2022, abbiano comunque fruito dello sconto contributivo nei mesi precedenti, presso altri datori di lavoro. Del resto, anche prima che il Direttore dell’Inps fornisse questa precisazione, si era arrivati alla conclusione che gli assunti da maggio fossero esclusi solo nel caso in cui il lavoratore non avesse avuto altri rapporti in precedenza, per i quali avesse fruito dello sconto.
Pertanto, in ogni caso in cui il lavoratore sia assunto dal mese di febbraio con una retribuzione superiore ai 2.692 euro, il datore di lavoro dovrà comunque essere informato (nell’autodichiarazione) dell’eventuale fruizione dello sconto nei mesi precedenti, presso altri datori di lavoro. Ecco, dunque, che la dichiarazione del lavoratore dovrà contenere:
– le informazioni relative alla non percezione di trattamenti pensionistici e assimilati;
– le informazioni relative alla non percezione di RdC all’interno del proprio nucleo familiare;
– nel caso di part-time, la dichiarazione di non percepire il bonus da altri datori di lavoro;
– nel caso di assunzione successiva a gennaio 2022 con imponibili previdenziali, fino a tutto il mese di giugno (non certo fino al 23, data da considerarsi, a quanto pare, solo ai fini di eventuali assunzioni successive, escluse dal bonus), superiori a 2.692 euro, informazioni relative all’eventuale fruizione dello sconto contributivo presso altri datori di lavoro.
Da questo punto di vista, il messaggio Inps n. 2559/2022, contestuale alla pubblicazione della circolare n. 73/2022, che riporta un modello di autodichiarazione, molto opportunamente comunica che il modello stesso “costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante”, dal momento che molti operatori hanno già ricevuto o fornito modelli di autodichiarazione a molti lavoratori e aziende.
- Plurimi rapporti di lavoro e recupero dell’indebito. L’Inps ci ha informato, in proposito, che, qualora un lavoratore titolare di più rapporti di lavoro riceva più volte il bonus, i datori di lavoro interessati dovranno recuperare il bonus erogato in eccesso e restituirlo all’Inps in parti uguali, secondo istruzioni che saranno diramate con apposito messaggio. Domanda: cosa succede nel caso in cui la comunicazione circa il recupero giunga successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro? Come potrà il datore di lavoro recuperare le somme dal lavoratore?
- Inclusione dei rapporti a termine, stagionali, intermittenti e dello spettacolo nelle anticipazioni da parte del datore di lavoro. Come accennato, l’Inps ha comunicato che questi soggetti, se titolari di rapporti di lavoro dipendente in essere al 1° luglio 2022, dovranno ricevere il bonus in busta paga e il datore di lavoro non dovrà verificare i requisiti previsti dall’articolo 32, D.L. 50/2022 (50 giornate nel 2021, etc.), riservati all’Inps per coloro che non abbiano già ricevuto il bonus in busta paga; l’Istituto non lo ha esplicitato, ma appare indubbio che datori di lavoro dovranno comunque verificare gli altri requisiti di cui all’articolo 31, D.L. 50/2022, e, in sostanza, acquisire l’autodichiarazione come per gli altri lavoratori.
- Sempre ricordando la finalità del bonus, una volta inclusa la sopra esposta categoria di lavoratori “precari”, dobbiamo osservare che dalla stessa vengono, però, esclusi gli OTD agricoli, che non potranno ricevere il bonus da parte dei datori di lavoro, in virtù di un generale “divieto” di compensazione tra prestazioni e contributi. Come visto, gli OTD sono attratti, in base alla circolare n. 73/2022, nel novero dei lavoratori a tempo determinato, stagionali e dello spettacolo che riceveranno il bonus direttamente dall’Inps; tuttavia, essi dovranno avere i particolari requisiti richiesti dall’articolo 32, D.L. 50/2022, e riferiti al reddito e alle giornate lavorate nell’anno precedente. Risultato?
Un OTD assunto per la prima volta nel settore dal 1° gennaio 2022 non avrà diritto al bonus.
- L’Inps, come accennato, ha ricordato che il bonus spetta anche nei casi in cui, nel mese di erogazione, non vi sia retribuzione imponibile a causa di assenze per eventi “tutelati”.
Domanda: un lavoratore che nei mesi di giugno/luglio si trovi in aspettativa non retribuita per problemi familiari o personali (o magari in congedo non retribuito per gravi motivi o qualsiasi altra assenza non retribuita, ma non imputabile a negligenza), non percepirà il bonus? In mancanza di retribuzione, non è probabile che le difficoltà per il pagamento delle “bollette” siano ancora maggiori?
- Il requisito fondamentale per il bonus è quello di aver fruito dello sconto contributivo almeno in una mensilità nel “quadrimestre allargato”; il bonus è fruito su base mensile, quando l’imponibile non supera 2.692 euro.
CASO 1
Tizio, titolare di un contratto con una retribuzione lorda di 2.800 euro, nel mese di febbraio si assenta per malattia; l’imponibile scende al di sotto dei 2.692; il datore di lavoro applica lo sconto contributivo; il lavoratore beneficia del bonus in giugno/luglio.
CASO 2
Sempronia, titolare di un contratto con una retribuzione lorda di 1.800 euro, è assente per congedo parentale (facoltativo) dal 1° gennaio al 30 giugno 2022; non ha imponibile e non fruisce dello sconto contributivo; a giugno/luglio non percepisce il bonus.
Altre categorie di aventi diritto (articolo 32, D.L. 50/2022)
Bonus 200 euro erogato dall’Inps – Articolo 32, D.L. 50/2022 |
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Soggetti | Requisiti | Modalità di erogazione | Periodo erogazione |
Titolari di:
· uno o più trattamenti pensionistici, anche in regime internazionale; · pensione o assegno sociale; · pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti; · trattamenti di accompagnamento alla pensione; con decorrenza entro il 30 giugno 2022 |
· Residenti in Italia
· reddito ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro nell’anno 2021. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, competenze arretrate tassate separatamente, reddito della casa di abitazione |
D’ufficio | Con la mensilità di luglio 2022 |
Lavoratori domestici | Rapporto di lavoro in essere alla data del 18 maggio 2022.
Circolare Inps n. 73/2022: · iscrizione all’Inps attiva e non respint; · non titolari di altre tipologie di rapporto o di trattamenti pensionistici; · reddito personale 2021 non superiore a 35.000 euro |
A domanda.
Circolare Inps n. 73/2022: domanda entro il 30 settembre 2022 |
Comma 8: “nel mese di luglio”.
Messaggio Inps n. 2580/2022: a partire dal mese di luglio |
Titolari di:
· NASpI; · DIS-COLL; percepite per il mese di giugno 2022 |
D’ufficio | ||
Percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola competenza 2021 | D’ufficio | ||
Co.co.co. | · Contratti di collaborazione attivi al 18 maggio 2022;
· iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata; · reddito derivante da rapporti di collaborazione nel 2021 non superiore a 35.000 euro |
A domanda.
Circolare Inps n. 73/2022: domanda presentabile tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2022 |
Comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022: a partire da ottobre 2022 |
Lavoratori beneficiari di indennità Covid ex D.L. Sostegni – 2.400 euro – e D.L. Sostegni-bis – 1.600 euro | D’ufficio | ||
Lavoratori stagionali, a termine e intermittenti, compresi gli OTD agricoli | · Almeno 50 giornate di lavoro nel 2021;
· reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 |
A domanda.
Circolare Inps n. 73/2022: domanda presentabile tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2022 |
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Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo | · Almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021;
· reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 |
A domanda
Circolare Inps n. 73/2022: domanda presentabile tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2022 |
Comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022: a partire da ottobre 2022 |
Lavoratori autonomi occasionali | · Privi di partita Iva;
· iscritti in via esclusiva alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022; · titolari di collaborazioni occasionali nel 2021 con accredito di almeno un contributo mensile |
A domanda.
Circolare Inps n. 73/2022: domanda presentabile tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2022 |
Comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022: a partire da ottobre 2022 |
Incaricati delle vendite a domicilio | · Titolari di partita Iva attiva;
· iscritti alla Gestione separata al 18 maggio 2022; · reddito nel 2021 superiore a 5.000 euro |
A domanda.
Circolare Inps n. 73/2022: domanda presentabile tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2022 |
Comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022: a partire da ottobre 2022 |
Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza | Nel nucleo non deve essere presente un beneficiario del bonus in forza degli articoli 31 (dipendente) o 32, (altre categorie in tabella), D.L. 50/2022 | D’ufficio | Nel mese di luglio |
Per i titolari dei trattamenti pensionistici, il D.L. 50/2022 specifica che l’indennità è corrisposta dall’Inps anche qualora il soggetto svolga attività lavorativa (infatti, la non titolarità di trattamenti pensionistici è oggetto dell’autodichiarazione al datore di lavoro). I soggetti contitolari di trattamenti pensionistici ai superstiti ricevono il bonus, ciascuno in misura intera. I titolari di sole pensioni estere o di organismi internazionali, pensioni e rendite facoltative (come i trattamenti per casalinghe e casalinghi), di vitalizi per cariche elettive, o titolari di rendite, sono esclusi dal bonus.
Tra i trattamenti di accompagnamento a pensione che danno diritto all’indennità devono essere compresi:
- l’APE sociale (L. 232/2016 e sue modificazioni e integrazioni) e l’APE volontario (articolo 1, comma 166 ss., L. 232/2016 e s.m.i.);
- l’indennizzo commercianti (D.Lgs. 207/1996 e sue modificazioni e integrazioni);
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà (articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. 148/2015);
- le prestazioni di accompagnamento a pensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012);
- l’indennità mensile del contratto di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015).
Il bonus sarà corrisposto ai titolari di questi trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, anche se liquidati successivamente.
L’indennità sarà corrisposta d’ufficio ai titolari, al 1° luglio 2022, dei trattamenti assistenziali:
- pensione di inabilità (articolo 12, L. 118/1971);
- assegno mensile (articolo 13, L. 118/1971);
- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali) (L. 66/1962);
- pensione, non riversibile, per sordi (articolo 1, L. 381/1970);
- assegno sociale (articolo 3, comma 6, L. 335/1995);
- pensione sociale (articolo 26, L. 153/1969).
Per i soggetti titolari solo di prestazioni non a carico dell’Inps: l’Istituto individuerà l’ente tenuto all’erogazione consultando i dati presenti nel casellario centrale dei pensionati e ne darà comunicazione agli enti stessi; l’indennità è erogata dall’ente che eroga il trattamento pensionistico con imponibile maggiore; al medesimo ente compete il controllo sui requisiti reddituali.
I pensionati saranno informati dell’erogazione mediante nota sul cedolino, sms e/o e-mail qualora negli archivi dell’Inps siano presenti i relativi contatti, notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato, notifica mediante App “IO”.
Nella sezione “MY INPS” sarà messa a disposizione la funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022”, per verificare l’esito delle elaborazioni e le eventuali motivazioni della mancata erogazione. Il pensionato potrà indicare eventuali informazioni errate/non comunicate (ad esempio, residenza in Italia), per ricostituire il diritto all’erogazione con la prima rata utile.
Il pensionato che sia a conoscenza del superamento dei limiti reddituali può rinunciare al bonus con specifica richiesta telematica all’Inps.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, in scadenza al 30 giugno 2022, percepiranno il bonus solo se il trattamento sia confermato senza interruzioni. Se l’AOI è sospeso perché i titolari hanno esercitato l’opzione per la NASpI o DIS-COLL, percepiranno il bonus unitamente alle indennità di disoccupazione, se percepite per il mese di giugno.
Qualora, invece, in presenza di trattamento sospeso alla data del 30 giugno, i titolari di AOI esercitino l’opzione per il trattamento pensionistico, riceveranno il bonus, ma in un momento successivo.
Rientrano tra i titolari delle indennità Covid-19 dei Decreti Sostegni e Sostegni-bis, i dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo.
Con il messaggio Inps n. 2580/2022, l’Istituto ha comunicato la possibilità di presentare le domande.
I lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per presentare le domande, potranno ricevere il bonus fin dalla mensilità di luglio 2022. Le altre categorie, che possono presentare domanda fino al 31 ottobre 2022, riceveranno il bonus, “come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo” (comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022; tuttavia, non sembra proprio che nella norma sia contenuta tale previsione).
Liberi professionisti (articolo 33, D.L. 50/2022)
Si deve, infine, ricordare che i lavoratori liberi professionisti operanti nell’ambito delle professioni regolamentate, così come quelli iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, agricoli), avranno diritto a un bonus a condizione che non ne abbiano già fruito in forza delle previsioni fin qui analizzate. I criteri (compresi i requisiti reddituali) e le modalità per la concessione dell’indennità saranno definiti con decreto interministeriale (Lavoro-Economia).
Conclusioni
Come si è visto, la vicenda del bonus è molto travagliata e si deve ritenere che sia ben lungi dall’essere completamente chiarita, a dispetto di quanto dichiarato dal Direttore generale dell’Inps con la lettera inviata a “Il Sole 24 ore” del 28 giugno scorso. Non si intende alimentare inutili polemiche (al momento, l’attenzione è volta a risolvere i problemi), ma ci si limita a osservare che dovrebbe essere individuato un limite alla proficua collaborazione che dev’esservi tra la P.A. e tutti gli operatori coinvolti, per evitare che sfoci in uno “scarico” di responsabilità e di (evitabili) difficoltà sui professionisti, le aziende e i cittadini.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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