27 Giugno 2022

Bonus 200 euro: l’attesa circolare Inps

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in merito all’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal D.L. 50/2022).

Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. In merito è stato emanato il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022.

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro. Tra i beneficiari del provvedimento rientrano anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai Decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente dall’Inps.

Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto entro il 30 ottobre 2022 i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’articolo 2222, cod. civ., iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, aventi almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e che non siano titolari, al momento della presentazione della domanda, di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. Da parte dei lavoratori domestici le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022.

Il bonus sarà liquidato anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo familiare non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Riassumendo, il calendario dei pagamenti è il seguente:

  • a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • a ottobre 2022 la stessa la misura sarà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

 

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