Benefit auto: da luglio 2020 nuove disposizioni
di Roberto LucariniIn momenti confusi come quelli che stiamo vivendo, non siamo esonerati dal dimenticare le modifiche normative che, in qualche modo, vanno a impattare sul reddito da lavoro dipendente e sulla gestione operativa del LUL. Nel caso del fringe benefit auto, in più, si tratta di una novità che proviene dallo scorso anno, ma che, in pratica, è divenuta attuativa con il corrente mese di luglio 2020.
Il fringe benefit sull’auto aziendale
È ben noto a tutti gli operatori il disposto del Tuir in tema di fringe benefit, tra i quali spicca, se non altro per la sua diffusione nella pratica, quello legato all’utilizzo dell’auto aziendale da parte di un lavoratore, sia esso subordinato che parasubordinato. La regola dell’omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente fa rilevare, tra i valori soggetti a tassazione, ogni forma di vantaggio, inteso in senso di “arricchimento” tratto dal lavoratore per l’ottenimento di beni o servizi.
L’articolo 51, Tuir, infatti, dedica i commi 3 e 4 proprio a definire le regole per la corretta valutazione di quei beni o servizi ricevuti dal lavoratore, dettando il criterio generale del c.d. valore normale, per poi andare, più nello specifico, a definire alcune fattispecie di maggior rilievo e meritevoli di una disciplina ad hoc; tra queste il benefit auto.
Appare evidente, ma vale la pena ripeterlo, che la concessione a un lavoratore dell’uso di un automezzo di proprietà del datore di lavoro potrà generare un vantaggio a tale soggetto solo laddove esso lo utilizzi anche o esclusivamente per fini propri. Tale considerazione, quindi, porta subito a escludere l’emersione di un benefit, e dunque di materia imponibile sul piano fiscale e contributivo, nel caso di utilizzo dell’auto per solo scopo lavorativo.
Restano, dunque, altre 2 opzioni di utilizzo:
- l’uso promiscuo, ovvero per lavoro e a scopo privato, forma questa più diffusa;
- l’uso esclusivamente privato.
La novità di cui tratteremo rileva soltanto nel caso di uso promiscuo, essendo l’altra forma regolata dalla più generale disciplina sul benefit che si rifà al già citato criterio del valore normale[1].
Si annota, infine, come tale disposizione sia prevista “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione”.
La data spartiacque del 1° luglio 2020
Molta attenzione, dunque, alla data posta nella novella normativa, al fine di distinguere 2 periodi ante e post 1° luglio 2020. Su questa rivista ho già trattato l’argomento[2], ma la distanza temporale tra la proposta normativa, operata con la Legge di Bilancio 2020, e la sua effettiva vigenza, consigliano di rivalutarla adesso.
La tecnica legislativa utilizzata è stata quella dell’intera sostituzione della parte dell’articolo 51, Tuir, interessata all’argomento, ovvero la lettera a del comma 4. Dal confronto tra la previgente e l’attuale disposizione, si nota chiaramente un appesantimento del testo, che lo rende davvero complicato a una prima lettura; ciò in quanto il Legislatore si premura adesso di scindere gli automezzi concessi in uso anche in base ai valori di emissione di anidride carbonica indicati in g/km.
In precedenza, in sintesi, la regola generale per la concessione di auto in uso promiscuo, vedeva l’emersione di un benefit secondo la seguente quota: “il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia…”.
Si individuava il veicolo nelle tabelle fornite dall’ACI, potendosi così rilevare anche il calcolo del benefit già pronto. D’ora in avanti le cose mutano, tanto per cambiare complicandosi.
Molta attenzione, però, al disposto del nuovo testo normativo; dalla lettura si rileva che esso sarà valevole per i mezzi “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Ecco, dunque, la vera distinzione che occorre considerare, tenendo conto di operare questa netta differenziazione:
- automezzo concesso in uso promiscuo con contratto stipulato fino al 30 giugno 2020: in tale situazione resta vigente, per tutta la durata della concessione, la vecchia disciplina sopra esposta;
- automezzo concesso in uso promiscuo con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020: in tale situazione, al contrario, dovremo applicare le nuove regole.
Vediamo, quindi, cosa ci propone la nuova disciplina; evitando il complicato testo di Legge, possiamo osservare anzitutto queste novità.
Resta applicabile la forfetizzazione del valore del benefit, sul precedente tipo del valore percentuale di una percorrenza annua convenzionale (30% dell’importo pari a 15.000 km), ma muta il valore percentuale in funzione della diversa emissione di anidride carbonica espressa in grammi per chilometro, sempre su una distanza standard di 15.000 km annui. In buona sostanza, si premiano coloro che utilizzano mezzi meno inquinanti, per andare a penalizzare i casi opposti con ulteriore previsione di aumento per l’anno 2021.
Al fine di rendere chiara la nuova disposizione, sul piano operativo, meglio schematizzare:
Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2) | Valorizzazione del benefit |
Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km | Valore pari al 25% dell’importo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km | Valore pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km | Valore pari al 40% per l’anno 2020, e al 50% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km | Valore pari al 50% per l’anno 2020, e al 60% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Come si può notare, quindi, partendo dalla base precedente pari al 30% del valore, si propone una forbice che varia tra il 15 e il 50% (per l’anno 2020); per certe tipologie di auto di maggior qualità è, dunque, possibile che si verifichi una certa variazione nel valore del benefit annuo.
Aci quest’anno ha dovuto necessariamente emettere 2 distinte tabelle per periodo ante e post 1° luglio 2020; a fronte di un medesimo costo chilometrico, per un certo autoveicolo, ha fatto quindi emergere le distinte situazioni in tema di benefit.
Vediamo un esempio pratico, tratto dalle tabelle Aci 2020.
ESEMPIO
Caso di auto concesso in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 30 giugno 2020:
Marca | Modello | Serie | Costo chilometrico a 15.000 km | Fringe benefit annuale (30% CK) |
ALFA ROMEO | GIULIA 2.2 TD | 160CV | 0,6104 | 2.746,83 |
Caso di auto concesso in uso promiscuo con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020:
Marca | Modello | Serie | Costo KM 15.000 KM | Fringe benefit annuale (25% CK) | Fringe benefit annuale (30% CK) | Fringe benefit annuale (40% CK) | Fringe benefit annuale (50% CK) |
ALFA ROMEO | GIULIA 2.2 TD | 160CV | 0,6104 | 2.289,03 | 2.746,83 | 3.662,44 | 4.578,05 |
Dal confronto dei dati emerge con chiarezza sia il premio che la penalizzazione, in termini di minore o maggiore materia imponibile sul piano tributario e contributivo.
Alcune considerazioni operative
Veniamo, infine, a valutare alcuni aspetti prettamente operativi che conseguono alla sopra evidenziata novità.
La differenza di valorizzazione del benefit auto, in riduzione o in aumento che sia, consiglia in questo periodo di cambiamento di valutare bene la data di concessione, al fine di sfruttare al meglio l’opzione fiscale.
Sul piano amministrativo inutile dire che le cose si complicano, vista la distinzione posta sul tema delle emissioni. Mentre in precedenza era sufficiente la puntuale indicazione del mezzo, in termini di marca – modello – alimentazione e cilindrata, adesso sarà prudente avere la disponibilità anche del libretto di circolazione, dove, non senza difficoltà, si dovrà rinvenire anche il dato relativo all’emissione di anidride carbonica espresso in grammi per chilometro.
Che dire: in termini di semplificazione nulla di nuovo sotto il sole.
[1] Ex articolo 9, comma 3, Tuir. Ad esempio, per il caso dell’auto, il valore normale potrà riferirsi al costo dell’eventuale noleggio ovvero della rata del leasing.
[2] R. Lucarini, Le novità sulle auto aziendali ed i buoni pasto dopo la Legge di Bilancio 2020, in “La circolare di Lavoro e previdenza”, n. 2/2020, pag. 29.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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