Beneficiari ADI e SFL: prime indicazioni su esonero assunzione
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 29 dicembre 2023, n. 111, fornisce i primi chiarimenti in merito all’esonero connesso all’assunzione di soggetti beneficiari di assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 12 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
La circolare passa in rassegna l’impianto normativo, che prevede l’esonero totale dei contributi a carico datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi in ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, ancorché parziale, di soggetti percettori di assegno di inclusione.
In ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti precedentemente a termine, la durata del beneficio è elevata a 24 mesi, al netto di quelli già previsti ai sensi del comma 2, articolo 10 del D.L. n. 48/2024, il quale a sua volta prevede un esonero pari al 50% dei contributi a carico datore di lavoro per rapporti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi ed in ogni caso non eccedente la durata del contratto.
L’articolo 12, comma 10, estende la disciplina appena esaminata alle assunzioni effettuate nei confronti dei beneficiari di Supporto per la formazione ed il lavoro.
La circolare fissa le soglie massime di potenziale quantificazione del beneficio, che è pari a 8.000,00 € su base annua in ipotesi di esonero al 100 % connesso all’instaurazione di contratti a tempo indeterminato, ovvero a trasformazioni (da riparametrare su base mensile ed ulteriormente in ipotesi di rapporto a tempo parziale), ridotta a 4.000,00 € (con anche le medesime circostanze di riparametrazione) in caso di esonero al 50 % (instaurazione di rapporti a tempo determinato).
La circolare passa poi in rassegna le condizioni generali di accesso all’incentivo, che sono quelle sancite dal D.Lgs. n. 150/2015, e che possono determinare la spettanza, ovvero l’esclusione dal beneficio, come ad esempio la circostanza che l’assunzione che si intende agevolare non costituisca attuazione di un obbligo preesistente (fatti salvi quelli connessi alle assunzioni riconducibili al collocamento mirato), non violi un diritto di precedenza, non riguardi personale licenziato nei sei mesi precedenti (anche da aziende che presentavano assetti societari in relazione tra loro) non si inserisca in unità interessate da situazioni di crisi per inserimenti a livelli analoghi a quelli di lavoratori oggetto di sospensioni o riduzioni di orario.
Inoltre, la circolare Inps n. 111/2023 passa in rassegna le condizioni specifiche, che si ricollegano alla particolare condizione di beneficiari di ADI e SFL, sia in relazione ai requisiti sanciti per tali misure, sia con riguardo al divieto di licenziamento nei due anni successivi all’instaurazione del rapporto, a pena di decadenza totale dall’incentivo.