Azione di regresso Inail: ha natura autonoma perchè deriva dal rapporto assicurativo
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21314, ha stabilito che l’azione di regresso riconosciuta all’Inail nei confronti del datore di lavoro dagli articoli 10 ed 11, D.P.R. 1124/1965, ove sia accertata la responsabilità di quest’ultimo in sede penale o civile in ordine all’infortunio subito dal lavoratore assicurato e per il quale l’Istituto abbia corrisposto le prestazioni di Legge, ha natura diretta e autonoma, derivando dal rapporto assicurativo, senza che sia possibile alcuna riduzione o riproporzionamento della somma dovuta a titolo di rivalsa, ove risulti che alla produzione dell’evento abbia concorso il comportamento colpevole del lavoratore. Una volta riconosciuto il concorso di colpa dell’infortunato, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l’ammontare delle somme richieste dall’Inail in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l’ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell’accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell’Inail, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all’Istituto per le prestazioni erogate all’assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.
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