24 Novembre 2020

Avvento cassaintegrato

di Luca Vannoni

La proroga delle Casse COVID disposta dal D.L. 137/2020, strettamente dovuta a seguito delle limitazioni imposte dai recenti D.P.C.M., pone diversi interrogativi non marginali relativi alle possibili sovrapposizioni con la disposizione di riferimento, il D.L. 104/2020, che non risulta abrogata. In base all’articolo 1, comma 1, di tale provvedimento, in particolare, si è fissato per il 2020 – dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 – una dotazione di 9 settimane, senza contributo, addizionale e di 9 settimane, dove il contributo addizionale può essere escluso solo in caso di particolari condizioni. Per quanto riguarda i lavoratori che possono ricevere l’integrazione salariale, pur in assenza di alcuna previsione specifica, l’Inps, con la circolare n. 115/2020, ha limitato l’applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020. Con un semplice documento di prassi, che aggiunge una condizione non prevista dalla Legge, può essere fatta selezione dei lavoratori destinatari delle Casse COVID?

Andiamo ora a vedere come sono state aggiunte le nuove 6 settimane.

L’articolo 13, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori COVID-19 per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come coordinamento con i periodi di sospensione autorizzati con il D.L. 104/2020, da una parte, si prevede, in modo lineare, che i periodi di integrazione precedentemente richiesti, e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, siano imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori. Dall’altra, in modo assai oscuro, si prevede che nel periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021 “le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”. La disposizione potrebbe riferirsi alle 6 settimane riconosciute dal D.L. 137/2020, come sembra suggerire il termine “predette”, ma se così fosse, sarebbe un’inutile ridondanza di quanto già affermato nello stesso comma e perderebbe di significato. Nello stesso tempo, potrebbe voler fissare una soglia massima di 6 settimane in generale per le casse COVID, e quindi anche per quelle richieste ai sensi del D.L. 104/2020, ma se questo era l’intento, si poteva fare decisamente meglio.

Il rischio è che rimanga esclusa da copertura l’ultima settimana di dicembre per chi poteva utilizzare le settimane da D.L. 104/2020.

Per quanto riguarda i datori di lavoro interessati, le 6 settimane spettano, oltre che ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 9 + 9 settimane, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come lavoratori interessati, il Decreto Ristori-bis ha fissato al 9 novembre 2020 l’anzianità.

Dal combinato disposto dei 2 passaggi sopra indicati, a decorrere dal 16 novembre 2020, per le imprese soggette a chiusura o limitazioni, sono riconosciute 6 settimane anche senza aver completato le precedenti 18, e rientrano anche i lavorati assunti fino al 9 novembre 2020. Il problema dell’anzianità dei lavoratori si pone per le casse chieste prima del 16 novembre (da fine ottobre al 15 novembre): riferendosi al D.L. 104/2020, risulterebbe applicabile l’insensata data del 13 luglio 2020, creata dall’Inps.

In modo parallelo, le imprese che, pur investite dalla crisi, di per sé non sono destinatarie di chiusure o limitazioni, rimarrebbero soggette al D.L. 104/2020, con le settimane collocate dal 16 novembre che eroderanno le 6 settimane da D.L. 137/2020.

 

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