Avvento cassaintegrato
di Luca VannoniLa proroga delle Casse COVID disposta dal D.L. 137/2020, strettamente dovuta a seguito delle limitazioni imposte dai recenti D.P.C.M., pone diversi interrogativi non marginali relativi alle possibili sovrapposizioni con la disposizione di riferimento, il D.L. 104/2020, che non risulta abrogata. In base all’articolo 1, comma 1, di tale provvedimento, in particolare, si è fissato per il 2020 – dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 – una dotazione di 9 settimane, senza contributo, addizionale e di 9 settimane, dove il contributo addizionale può essere escluso solo in caso di particolari condizioni. Per quanto riguarda i lavoratori che possono ricevere l’integrazione salariale, pur in assenza di alcuna previsione specifica, l’Inps, con la circolare n. 115/2020, ha limitato l’applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020. Con un semplice documento di prassi, che aggiunge una condizione non prevista dalla Legge, può essere fatta selezione dei lavoratori destinatari delle Casse COVID?
Andiamo ora a vedere come sono state aggiunte le nuove 6 settimane.
L’articolo 13, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori COVID-19 per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come coordinamento con i periodi di sospensione autorizzati con il D.L. 104/2020, da una parte, si prevede, in modo lineare, che i periodi di integrazione precedentemente richiesti, e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, siano imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori. Dall’altra, in modo assai oscuro, si prevede che nel periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021 “le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”. La disposizione potrebbe riferirsi alle 6 settimane riconosciute dal D.L. 137/2020, come sembra suggerire il termine “predette”, ma se così fosse, sarebbe un’inutile ridondanza di quanto già affermato nello stesso comma e perderebbe di significato. Nello stesso tempo, potrebbe voler fissare una soglia massima di 6 settimane in generale per le casse COVID, e quindi anche per quelle richieste ai sensi del D.L. 104/2020, ma se questo era l’intento, si poteva fare decisamente meglio.
Il rischio è che rimanga esclusa da copertura l’ultima settimana di dicembre per chi poteva utilizzare le settimane da D.L. 104/2020.
Per quanto riguarda i datori di lavoro interessati, le 6 settimane spettano, oltre che ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 9 + 9 settimane, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come lavoratori interessati, il Decreto Ristori-bis ha fissato al 9 novembre 2020 l’anzianità.
Dal combinato disposto dei 2 passaggi sopra indicati, a decorrere dal 16 novembre 2020, per le imprese soggette a chiusura o limitazioni, sono riconosciute 6 settimane anche senza aver completato le precedenti 18, e rientrano anche i lavorati assunti fino al 9 novembre 2020. Il problema dell’anzianità dei lavoratori si pone per le casse chieste prima del 16 novembre (da fine ottobre al 15 novembre): riferendosi al D.L. 104/2020, risulterebbe applicabile l’insensata data del 13 luglio 2020, creata dall’Inps.
In modo parallelo, le imprese che, pur investite dalla crisi, di per sé non sono destinatarie di chiusure o limitazioni, rimarrebbero soggette al D.L. 104/2020, con le settimane collocate dal 16 novembre che eroderanno le 6 settimane da D.L. 137/2020.
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24 Novembre 2020 a 9:35
Buongiorno, io ho il caso di una ASD che aveva assunto tre istruttori al primo ottobre. E’ stata chiusa dal DPCM 24/10/2020 a partire dal 26 ottobre. Ad oggi potrà richiedere la cigd solo a partire dal 16/11/2020 per sei settimane, mi conferma questo?
Mentre rimarrà scoperta dal 24 ottobre al 15 novembre?
Grazie mille
Emilia Delpiano
24 Novembre 2020 a 14:41
Si, potrebbe accedere alle settimane DL 104 prima del 16/11, ma se viene mantenuta dall’INPS l’assurda data del 13 luglio (che non esiste da un punto di vista normativo) sono fuori.
24 Novembre 2020 a 9:58
Come segnalato dalla sig.ra Depiano anche un mio cliente esercente l’attività di Bar, soggetto alle restrizioni del DPCM 24.10.2020, con 5 lavoratori assunti dal 26.07.2020 si è visto impossibilitato ad accedere alla CIG in deroga a causa di questo assurdo vuoto normativo. Ci auguriamo che possa prevalere il buon senso ma inizio a perdere la fiducia…
24 Novembre 2020 a 11:37
azienda esercente bar pasticceria che deve richiedere il FIS dal 11 novembre 2020: non avendo usufruito delle 9 + 9 settimane del decreto agosto, dovrebbe procedere in questo modo: dall 11 novembre al 15 novembre usufruire del decreto agosto e dal 16 novembre le 6 settimane del ristori. Mi conferma?
Cordiali saluti
Nicoletta Faucci Giannelli
24 Novembre 2020 a 14:33
Si, le settimane da DL 137 decorrono dal 16/11, quindi DL 104 fino al 15 e poi entra nel DL 137 int quanto attività chiusa
25 Novembre 2020 a 13:17
Buongiorno
quindi per un’agenzia immobiliare, che non ha utilizzato nessuna delle 9 + 9 settimane, ha ridotto l’attività e deve mettere in cassa integrazione alcuni dipendenti a partire dal 16 novembre. 2 dipendenti assunti ad ottobre restano fuori?? E’ assurdo…
Grazie.
Cordiali saluti