Autotrasporto: condizioni per la corretta fruizione del riposo settimanale
di RedazioneIl Ministero dell’interno, con circolare n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, in seguito alla sentenza della Corte Europea di Giustizia C-102/16 del 20 dicembre 2017, che ha interpretato l’articolo 8, paragrafo 8, Regolamento 561/2006, nel senso che è manifestamente vietato, per i conducenti di camion, effettuare il riposo settimanale a bordo del veicolo, ha offerto istruzioni alle aziende di autotrasporto.
Il Ministero, rilevata la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, ritiene, d’intesa anche con la Direzione generale per il trasporto stradale e col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente. Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’articolo 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%).
Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida, con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.
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