Autorizzazione alla prosecuzione della Cigs: modalità operative
di RedazioneIl Ministero del lavoro, con circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, ha impartito le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 185/2016, che ha modificato e integrato l’articolo 42, D.Lgs. 148/2015, che detta i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. 148/2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996.
La domanda di autorizzazione della Cigs deve essere presentata, con modalità telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, con il modulo “ModuloIstanzaProlungamentoCIGS”, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it e allegato alla circolare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del D.I. 98189/2016 in G.U..
La domanda di reiterazione della riduzione contributiva dovrà essere presentata esclusivamente tramite Pec, entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del D.I. 98189/2016, all’indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line, insieme all’indicazione della stima della decontribuzione, alla copia dell’accordo sottoscritto in sede governativa entro il 31 luglio 2015; a una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, D.I. 98189/2016 e indichi il numero dei lavoratori coinvolti e le modalità di riduzione dell’orario di lavoro applicate, con annesso elenco nominativo dei medesimi lavoratori, recante la percentuale individuale di riduzione oraria.
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