21 Luglio 2021

Autoliquidazione ditte cessate: attenzione a non sbagliare per evitare le sanzioni

di Fabrizio Vazio

L’Inail lancia il nuovo servizio on line “Autoliquidazione ditte cessate”. Si tratta di un’innovazione informatica, che, però, è l’occasione per chiarire chi sono i destinatari dell’obbligo di comunicazione, le scadenze previste e le eventuali sanzioni nel caso di ritardo nell’invio delle retribuzioni: ecco tutte le avvertenze per ottemperare all’obbligo ed evitare errori.

 

Premessa

Come noto, ormai i servizi Inail, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, D.P.C.M. 22 luglio 2011, sono pienamente informatizzati e, fin dalla circolare n. 1/2012, è stato previsto l’utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per vari adempimenti connessi all’autoliquidazione, ovvero:

  • la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi;
  • la comunicazione del pagamento del premio annuale in 4 rate;
  • la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
  • la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata del premio anticipato nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi.

Nel corso degli anni, l’Istituto ha esteso l’informatizzazione ed è oggi la volta dell’adozione esclusiva delle modalità telematiche per l’autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno.

Il servizio è collocato nel menù “Autoliquidazione”, già presente tra le applicazioni dei servizi online.

È possibile, come meglio si vedrà in seguito, accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (Cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite apposito link Autoliquidazione ditte cessate.

L’accesso al servizio è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione.

Vediamo, attraverso una serie di domande e risposte, cosa c’è da sapere (non solo dal punto di vista informatico) su un tema che in questi mesi ha (purtroppo) un certo rilievo, ossia cosa fare nei confronti dell’Inail quando una ditta cessa l’attività.

 

Entro quando e in quali casi deve essere presentata l’autoliquidazione ditte cessate?

“Autoliquidazione ditte cessate” è il servizio telematico che consente di effettuare l’autoliquidazione del premio entro il 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione del codice ditta in applicazione dell’articolo 28, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. 1124/1965.

A tale proposito, come noto, l’articolo 12, comma 3, T.U. 1124/1965, prevede che “i datori di lavoro debbono denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.

L’articolo 28, comma 4, T.U., prevede a sua volta che in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio”.

Specularmente, la circolare Inail n. 12/1991 prevede che, in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, sia la denuncia delle retribuzioni sia l’autoliquidazione del premio per regolazione e il relativo pagamento devono essere effettuati entro il giorno 20 (ora 16) del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata.

Attenzione: deve trattarsi di cessazione dell’attività (per chiusura, fallimento, etc.). In sostanza, devono venire meno tutte le posizioni assicurative intestate al cliente e non deve, quindi, esservi più alcun soggetto assicurabile.

L’autoliquidazione è applicabile ai premi delle polizze dipendenti e delle polizze artigiani, con esclusione di tutte le altre polizze speciali. Il servizio, pertanto, non riguarda le altre polizze speciali (ad esempio, facchini).

È fondamentale ricordare la tassatività della scadenza, poiché se si supera il termine del 16 del secondo mese successivo alla cessazione, il servizio on line non è più disponibile e occorre inviare la denuncia salari via Pec, ferme restando le sanzioni di cui si parlerà successivamente.

 

È possibile inviare contestualmente la denuncia di cessazione e la denuncia salari?

È possibile accedere al servizio contestualmente all’inoltro della denuncia di cessazione ovvero dopo aver effettuato la denuncia di cessazione dell’attività, purché entro il 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione del codice ditta.

Tramite il servizio Autoliquidazione ditte cessate” è possibile con un unico invio di dati:

  • cessare l’attività assicurata;
  • inviare le retribuzioni, ove obbligatorio;
  • calcolare il premio a credito o a debito.

In presenza di premio di regolazione a credito, la ditta può utilizzare in tutto o in parte lo stesso per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale o per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni. A tal fine, con appositi messaggi l’utente è invitato, prima di effettuare qualsiasi compensazione, a verificare presso la competente sede l’effettiva sussistenza del credito.

 

Un’impresa artigiana senza dipendenti può utilizzare il servizio?

Come noto, le ditte artigiane senza dipendenti non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, perché pagano unicamente premi speciali. Tuttavia, tali datori di lavoro possono utilizzare il servizio per effettuare il calcolo del premio.

In particolare, bisogna ricordare che, ove una ditta cessi l’attività dopo il 16 febbraio, può avere pagato la rata dell’autoliquidazione per l’intero anno solare.

Ovviamente, essa vedrà ridursi il premio per i mesi di non attività, fermo restando che, come noto, ove si lavori anche solo alcuni giorni nel mese, il premio è dovuto per il mese intero.

Il datore di lavoro sarà, pertanto, a credito, sempre che, ovviamente (si pensi a un rateizzo), l’importo versato sia superiore al dovuto.

 

Ove la ditta tardi a inviare l’autoliquidazione, come verrà calcolato il premio? E sono previste sanzioni?

In caso di ritardo, le conseguenze vanno tenute distinte tra quelle riguardanti il calcolo del premio e quelle riguardanti eventuali sanzioni vere e proprie.

Poiché, come si è già più volte detto, il termine per le dichiarazioni delle retribuzioni per le ditte cessate è fissato al 16 del secondo mese successivo alla cessazione, ove l’azienda non provveda, è l’Inail stesso, tramite una procedura informatizzata, a calcolare il premio sulla base dell’articolo 28, comma 8, D.P.R. 1124/1965, ossia sostanzialmente sulle retribuzioni dell’anno precedente.

Apparentemente, potrebbe sembrare che l’azienda, ove ovviamente abbia pagato interamente la rata, non vada né a credito né a debito, ma in realtà non è così, perché, nel caso in cui siano state applicate riduzioni contributive al premio di rata, la regolazione sarà a debito per la ditta: infatti, la regolazione d’ufficio non prevede l’applicazione di alcuna riduzione, non avendo il datore di lavoro ottemperato all’obbligo di comunicazione delle retribuzioni effettive previste dalla Legge.

Ovviamente, il calcolo fatto dall’Istituto è provvisorio, con riserva di ulteriori verifiche[1], e non cancella l’obbligo per l’azienda, dopo la scadenza del termine, di inviare la denuncia salari via Pec, in quanto la procedura informatica non è più disponibile.

Il problema è: quali sanzioni sono previste per il ritardo?

Diciamo subito che, ove l’azienda lasci trascorrere il termine previsto dalla Legge e non invii la denuncia salari, ne avrà comunque un danno economico.

Più semplice è il caso in cui la lavorazione delle denunce salari inviate oltre il termine produca un debito per il datore di lavoro, perché i salari effettivi sono più elevati rispetto a quelli di rata.

In tal caso, le differenze premiali saranno gravate dalle sanzioni civili per evasione ex articolo 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000; tali sanzioni saranno calcolate dal giorno successivo alla scadenza del premio di autoliquidazione al giorno precedente la data di trasmissione via Pec delle retribuzioni.

Ovviamente, trattandosi di cessazione in corso d’anno, sarà più frequente l’ipotesi in cui la ditta risulti a credito.

Anche in tal caso, però, la ditta sarà sanzionata, ma si tratterà di un illecito amministrativo formale.

Va ricordato che l’articolo 116, comma 12, L. 388/2000, ha abolito “tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689”; nel caso di specie, però, si tratta di una violazione a carattere formale e quindi dovrà essere contestata.124/2004, con applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 195, D.P.R. 1124/1965.

Esso prevede, in caso di violazione delle disposizioni del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa da un minimo di 125 euro a un massimo di 770 euro (sanzione in misura ridotta di cui all’articolo 16, L. 689/1981, pari a 250 euro).

 

È possibile che pervengano successive richieste di premio nei mesi a venire, pur trattandosi di attività cessata?

È possibile che, successivamente alla cessazione, intervengano variazioni relative all’ultimo classificativo regolato.

Oltre all’eventualità in cui interventi normativi successivi modifichino ex post la misura di eventuali sconti, va ricordato il caso in cui venga rideterminato in aumento il premio speciale artigiano, che, come noto, è soggetto a rivalutazione annuale: generalmente, tale rivalutazione viene effettuata poco prima di metà anno e, quindi, ove l’azienda abbia cessato la propria attività prima dell’aggiornamento dei premi, la regolazione per l’anno di cessazione viene calcolata con riferimento al premio dell’anno prima.

In tal caso l’Istituto, attraverso apposite liste di evidenza, richiederà la differenza sul premio di regolazione inviando il relativo provvedimento alla ditta via Pec.

Diverso è il caso in cui emergano, dopo la cessazione del codice cliente, inesattezze nella dichiarazione salari inviata.

Si è già fatto presente come, ove l’azienda tardi a inviare la denuncia salari relativa all’ultimo anno di attività, la regolazione venge effettuata sulla base dell’articolo 28, T.U.; la sede Inail può, poi, provvedere a correggere la regolazione effettuata ex articolo 28, T.U., normalmente sulla base di incroci con altre banche dati.

In tal caso, è tuttavia possibile che venga successivamente disposto un accertamento ispettivo, vieppiù ove l’importo sia cospicuo e/o fortemente ridotto rispetto all’anno precedente.

All’atto dell’accertamento dei salari effettivi, ove emergano omissioni, saranno richiesti i premi aggiuntivi maggiorati da sanzioni civili.

Attenzione, però: il T.U. 1124/1965, all’articolo 28, prevede che ogni dichiarazione salari possa essere esaminata dall’Istituto e rettificata, ove risulti inesatta[2].

Il fatto che l’azienda abbia cessato l’attività non preclude, quindi, la possibilità per l’Inail, nell’ambito dei termini prescrizionali imposti dalla L. 335/1995, di verificare l’esattezza delle dichiarazioni salari dell’ultimo quinquennio, nonché dell’attività che veniva esercitata e dell’inquadramento previdenziale, che, come noto, deve essere conforme a quello dell’Inps.

È, quindi, perfettamente possibile che, anche dopo la cessazione dell’attività, venga disposta una verifica ispettiva che non potrà prevedere l’accesso ai locali aziendali, ma potrà comprendere[3] tutte le restanti verifiche: esame del LUL, eventuale documentazione sul ciclo produttivo, audizione dei lavoratori, etc..

Essa potrà portare, quindi, a ulteriori addebiti per differenza tasso o per inesatta denuncia salariale o anche per indebita fruizione di sconti sul premio.

Ovviamente, ove, viceversa, il servizio ispettivo accerti che il datore di lavoro ha versato premi eccedenti rispetto al dovuto, ricorrendone le condizioni, l’azienda verrà rimborsata.

La ditta sarà a credito anche nel caso di accoglimento dell’istanza ex articolo 23, MAT, posteriore al 16 del secondo mese successivo alla cessazione. In tal caso, dopo l’invio del provvedimento, la sede Inail provvederà alla rettifica del tasso applicato della ditta cessata e già autoliquidata, al ricalcolo del premio e all’invio di un nuovo provvedimento.

 

Conclusioni

Il tema delle cessazioni in corso d’anno dell’attività assicurata è importante sia perché richiede la scrupolosa verifica che non residuino soggetti in obbligo (si pensi al caso in cui in una ditta individuale commerciale cessi l’unico dipendente, ma rimanga operativa una coadiuvante, che, pur non iscritta all’Inps, operi per più di 10 giorni all’anno) sia perché, all’atto della cessazione, occorre effettuare alcuni adempimenti la cui omissione può portare a sanzioni e o accertamenti ispettivi.

Anche all’atto della conclusione del rapporto con l’Istituto assicuratore, perciò, deve esservi particolare attenzione per evitare conseguenze negative alla ditta anche a distanza di tempo.

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[1] L’articolo 28, T.U., prevede espressamente che, nel caso di liquidazione sulla base dei salari dell’anno precedente, restano impregiudicati i diritti dell’Istituto assicuratore sia per il premio, sia per le sanzioni civili anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.
[2] In particolare, l’articolo 19, T.U., prevede che “il datore di lavoro è obbligato a dare all’Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all’uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione” tramite accesso presso l’ azienda, mentre all’articolo 28, T.U. (cfr. “Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – D.P.R. 1124/1965 – Proposta di lettura integrata” – Inail 2019) si legge che il datore di lavoro è obbligato all’invio della denuncia retributiva nei termini di Legge, “salvo i controlli che l’Istituto ritenga di disporre”.
[3] Le ispezioni Inail possono riguardare l’intero ambito della materia assicurativa, come definito dalla lettera Inail del 2 febbraio 2017 ovvero: soggetti assicurati e loro qualificazione contrattuale, retribuzioni imponibili denunciate all’Istituto a fini assicurativi, rischio di lavorazione, eventuali agevolazioni fruite nei confronti dell’Inail. Esse possono anche riguardare solo parte di detta materia (ad esempio, verifica di rischio assicurato: cfr. INL, circolare n. 4/2019 e, in epoca più risalente, circolare Inail n. 86/2004).

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

La circolare di lavoro e previdenza