26 Febbraio 2020

Auto aziendali e buoni pasto: le novità 2020

di Paola Bernardi Locatelli

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), in vigore dal 1° gennaio 2020, ha apportato importanti novità alla disciplina relativa ai veicoli aziendali assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti e ai buoni pasto.

Nello specifico, per quanto riguarda i veicoli aziendali, per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e aventi ad oggetto mezzi di nuova immatricolazione, è stata prevista una nuova modalità di tassazione, direttamente proporzionale ai livelli di anidride carbonica emessi dal veicolo.

In materia di buoni pasto, invece, da un lato è aumentata la soglia di esenzione da contribuzione previdenziale e tassazione fiscale per i buoni pasto elettronici, che passa da 7 a 8 euro, dall’altro è diminuita quella per i buoni pasto cartacei, che passa da 5,29 a 4 euro.

 

Fringe benefit: auto aziendale

La Legge di Bilancio 2020, tra le numerose novità, ha introdotto importanti modifiche alla tassazione dei veicoli aziendali.

Più precisamente, a decorrere dal 1° luglio 2020, dovranno essere adottate nuove modalità di calcolo del fringe benefit da parte delle aziende che concedono veicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori) in uso promiscuo ai dipendenti, con differenziazioni sulla base delle emissioni di anidride carbonica del mezzo dato in uso.

Sappiamo che è ormai di ampia diffusione che le aziende assegnino al lavoratore un veicolo aziendale – di norma un’autovettura – per lo svolgimento delle mansioni assegnate e che lo stesso veicolo venga concesso anche per l’uso personale, andando, pertanto, a configurare la fattispecie dell’utilizzo promiscuo del mezzo stesso.

Già ad oggi, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, così come scritto prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020, in connessione all’utilizzo anche personale del veicolo aziendale, il datore di lavoro era tenuto a quantificare il valore di questo compenso in natura, meglio noto come fringe benefit, per provvedere all’assoggettamento sia a contribuzione previdenziale che a tassazione fiscale.

Tale valore convenzionale era calcolato in misura del 30% dell’ammontare corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico Aci, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La disciplina sopra richiamata rimane in vigore per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, mentre il testo novellato sarà applicabile ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

ESEMPIO 1

A un lavoratore dipendente, a gennaio 2020, viene concessa in uso promiscuo una Fiat 500L 1.4 95 cv. Poiché il veicolo viene assegnato al lavoratore prima del 30 giugno 2020, il fringe benefit viene calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2019 e, pertanto, in base alle tabelle Aci in vigore dal 1° gennaio 2020 (pubblicate sulla G.U. n. 305/2019), il costo chilometrico per il calcolo del fringe benefit è pari a € 0,5046 e il fringe benefit è pari a € 2.270,84 (0,5046 x 15.000 x 30%).

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, come accennato, il calcolo del valore convenzionale del fringe benefit da assoggettare a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale, subisce delle importanti modifiche.

A decorrere da tale data infatti, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente, la misura percentuale da applicare all’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, sempre calcolato in base alle tariffe Aci e al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente, varia in relazione alla classe di inquinamento del veicolo, nello specifico in base alle emissioni di anidride carbonica, come riportato nella seguente tabella:

Emissione di CO2 Percentuale applicabile da luglio 2020 Percentuale applicabile dal 2021
Fino a 60 g/km 25% 25%
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km 30% 30%
Superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km 40% 50%
Superiore a 190 g/km 50% 60%

 

ESEMPIO 2

Riprendendo l’esempio 1, supponendo che a un lavoratore dipendente venga concessa in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 lo stesso modello di auto (Fiat 500L 1.4 95 cv) di nuova immatricolazione, per calcolare il fringe benefit dovremo anche conoscere le emissioni di CO2 da parte del veicolo, che in questo caso sono pari a 145 g/km. Pertanto, in base alle tabelle Aci in vigore dal 1° luglio 2020, il costo chilometrico per il calcolo del fringe benefit è sempre pari a € 0,5046, ma per il calcolo del fringe benefit dovremo sempre moltiplicare l’importo per 15.000 e poi applicare la percentuale connessa alla fascia di emissione di CO2 del veicolo. In questo caso, la percentuale da applicare rimane del 30% e, pertanto, il fringe benefit sarà sempre pari a 2.270,84 euro (0,5046 x 15.000 x 30%), senza aumenti anche per il 2021.

 

ESEMPIO 3

Supponiamo ora, invece, che a un lavoratore dipendente venga concessa in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 un’Audi S3 2.0 TFSI 4 di nuova immatricolazione. Per calcolare il fringe benefit dovremo anche conoscere le emissioni di CO2 da parte del veicolo, che in questo caso sono pari a 217 g/km. Pertanto, in base alle tabelle Aci in vigore dal 1° luglio 2020, il costo chilometrico per il calcolo del fringe benefit è pari a 0,7640 euro, ma per il calcolo del fringe benefit dovremo sempre moltiplicare l’importo per 15.000 e poi applicare la percentuale connessa alla fascia di emissione di CO2 del veicolo. In questo caso, la percentuale da applicare sale al 50% fino al 31 dicembre 2020 e aumenterà al 60% dal 2021. Pertanto, in caso di auto data in uso promiscuo nel periodo luglio-dicembre 2020, il fringe benefit sarà pari a 5.730 euro (0,7640 x 15.000 x 50%) e aumenterà a 6.876,00 euro (0,7640 x 15.000 x 60%) nel caso di veicolo dato in uso promiscuo dal 2021. Ricordiamo che fino al 30 giugno 2020, invece, tale fringe benefit avrà un importo pari a 3.438,14 euro (0,7640 x 15.000 x 30%).

 

Appare evidente che la ratio della nuova norma sia quella di penalizzare i veicoli più inquinanti e che essa appaia coerente con altre previsioni legislative, volte a sensibilizzare i contribuenti ai problemi dell’inquinamento e dei connessi cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a interventi di carattere fiscale del Governo in tali ambiti, che da un lato sono volti a premiare le scelte ecologiche (basti pensare agli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 per l’acquisto di veicoli ecologici) e, dall’altro lato, mirano a penalizzare l’utilizzo di mezzi ad alto impatto ambientale. È chiaro, infatti, che l’intento di questa nuova norma sia quella di andare ad aggravare la contribuzione e la tassazione dei veicoli maggiormente inquinanti, con l’obiettivo, di riflesso, di incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale.

Si precisa che ricade sul lavoratore l’aggravio della contribuzione previdenziale e della tassazione fiscale previsto dalla nuova normativa, mentre per il datore di lavoro, da una parte, si genera una maggiore contribuzione previdenziale, dall’altra, è stata confermata la previgente normativa, che prevede la deducibilità al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Appare evidente che gli aumenti dei costi della concessione in uso di autovetture ad alto impatto ambientale, e del conseguente abbassamento della retribuzione netta del dipendente, dovrebbero incentivare anche le politiche aziendali volte all’acquisto di veicoli green.

 

Buoni pasto

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato modifiche anche all’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, testo legislativo che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle prestazioni sostitutive del servizio di mensa aziendale e di somministrazione di vitto, ossia dei c.d. buoni pasto o ticket restaurant.

Nello specifico, il testo novellato ha modificato le soglie di esenzione da contribuzione previdenziale e da tassazione fiscale di tali buoni, abbassando, da un lato, la non concorrenza alla formazione del reddito per i buoni pasto cartacei, che passa da 5,29 a 4,00 euro e, viceversa, aumentando la soglia di esenzione per i buoni pasti elettronici, che passa da 7,00 a 8,00 euro.

Sappiamo che i buoni pasto sono documenti di legittimazione, emessi in forma cartacea o elettronica, che attribuiscono al possessore il diritto a ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo e che possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare

Ricordiamo che la normativa vigente riconosce l’esenzione contributiva e fiscale nelle misure sopra indicate a patto che gli stessi siano riconosciuti a tutti i dipendenti o a loro categorie omogenee; appare, pertanto, opportuno definire l’attribuzione dei buoni pasto con un apposito accordo sindacale o regolamento aziendale.

L’Agenzia delle entrate, nel corso degli anni, ha emesso numerose circolari sul tema, ritenendo ammissibile l’erogazione dei buoni pasto anche ai dipendenti a tempo parziale, anche nel caso in cui il loro orario giornaliero non preveda la pausa pranzo, e ai collaboratori coordinati e continuativi, precisando che i buoni pasto devono essere assegnati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Il chiaro intento del novellato testo legislativo è quello di favorire i buoni pasto in formato elettronico, rendendoli sempre più appetibili, attraverso l’aumento della loro soglia di esenzione e con il contemporaneo abbassamento della non concorrenza alla formazione del reddito per i buoni emessi in forma cartacea. Tale modifica legislativa appare coerente con l’intento governativo di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, atti a garantire la tracciabilità delle spese e a contrastare pertanto le evasioni.

Ricordiamo, infatti, che gli importi dei ticket elettronici vengono caricati su carte elettroniche con banda magnetica, simili a carte di credito, e leggibili da dispositivi Pos abilitati, e che, pertanto, sono più consoni a garantire la non cedibilità a terzi e il rispetto del limite di cumulabilità.

Si precisa che nulla cambia, invece, per quanto riguarda la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, che rimane totalmente esente, così come per le indennità sostitutive di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e a unità produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione, la cui esenzione viene confermata a 5,29 euro.

 

ESEMPIO 4

Ipotizziamo che dal 1° gennaio 2020 un’azienda decida di erogare alla generalità dei dipendenti dei buoni pasto del valore giornaliero di 8 euro e che un lavoratore lavori 20 giornate nel mese.

Qualora l’azienda eroghi tali buoni in formato elettronico, il loro valore complessivo, pari a 160 euro (8 x 20), sarà completamente esente da contribuzione previdenziale e da tassazione fiscale. In busta paga, pertanto, avremo esposta la voce “buoni pasto esenti” per il corrispondente valore di 160 euro, ma sarà una voce puramente figurativa ed esente.

 

ESEMPIO 5

Riprendendo l’esempio 4, ipotizziamo che gli stessi buoni, del valore giornaliero di 8 euro, siano erogati in forma cartacea. In questo caso tali buoni saranno esenti fino alla soglia di 4 euro giornalieri e saranno, invece, soggetti a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale per l’importo eccedente i 4 euro e, pertanto, in misura pari a 4 euro giornalieri. In busta paga avremo, quindi, esposta la voce “buoni pasto esenti” per il corrispondente valore di 80 euro (4 x 20) e la voce “buoni pasto non esenti” per il valore di 80 euro (4 x 20). Entrambe saranno voci puramente figurative, ma, mentre la prima non sarà da assoggettare a contribuzione e a tassazione, la seconda sarà assoggettata nella seguente misura:

  • contribuzione Inps: 80 x 9,19% (aliquota ipotizzata a carico del dipendente) = 7,35 euro;
  • tassazione fiscale: 72,65 (80-7,35) x 27% (aliquota ipotizzata a carico del dipendente) = 19,62 euro.

Le trattenute complessive a carico del dipendente, nel caso ipotizzato con erogazione di buoni cartacei, saranno pari a 26,97 euro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

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