Le attività ludiche del lavoratore in malattia non integrano giusta causa
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia-763x429.png)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2018, n. 1173, ha ritenuto che la condotta del lavoratore, che, in ossequio alle disposizioni del proprio medico curante, abbia ripreso a compiere attività della vita privata – senza tuttavia svolgere altra e ulteriore attività lavorativa – non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell’interesse di parte datoriale, dovendosi ritenere che l’espletamento di altra attività da parte del lavoratore durante lo stato di malattia, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata, lavorativa ed extralavorativa, costituisca indice di una scarsa considerazione del dipendente alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia a impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa.
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