3 Aprile 2019

Attività gravose, qualifiche professionali e flussi UniEmens: un adempimento che non risolve il problema

di Alberto Borella

Nell’intento di semplificare e velocizzare le procedure di accesso al pensionamento anticipato per quei lavoratori che hanno svolto attività gravose, l’Inps ha introdotto l’ennesimo obbligo per le aziende di inserire un nuovo dato – la qualifica professionale del lavoratore sulla base della classificazione delle professioni adottata dall’Istat – nel flusso mensile UniEmens.

Una scelta frettolosa, che non ha tenuto conto di troppi fattori, e che, oltre a complicare il lavoro degli operatori, si dubita possa portare significativi benefici ai lavoratori.

 

Introduzione

Era facilmente immaginabile che la gestione delle domande di pensione presentate da coloro che avessero, nella loro vita, prestato attività lavorative c.d. gravose avrebbe riservato le solite spiacevoli complicazioni. Così come appariva altrettanto chiaro che tali problematiche non potessero essere risolte dall’indicazione di un semplice codice sull’UniEmens. Non sorprende, quindi, più di tanto lo stand-by disposto dall’Inps rispetto l’obbligatorietà di questo adempimento.

Vediamo più nel dettaglio cos’è successo.

 

La L. 232/2016

La legge di Bilancio 2017 ha previsto, dal 1° maggio 2017, l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 199.

Per quanto qui di interesse, alla lettera d) vengono citati quei lavoratori dipendenti, svolgenti le professioni di cui all’allegato E annesso alla medesima legge, che al momento del pensionamento risultano aver prestato, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 (requisiti oggi vigenti a seguito modifica introdotta dalla L. 205/2017), ”attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”.

Si prevedeva che l’elenco suddetto – riferito a delle generiche macro-categorie – avrebbe dovuto essere ulteriormente specificato, ai sensi del comma 202 dello stesso articolo 1, L. 232/2016, da un D.P.C.M. che individuasse le caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d).

 

Il D.P.C.M. 87/2017

Con un successivo D.P.C.M. è stato adottato il Regolamento attuativo disciplinante le procedure di accesso alla prestazione pensionistica, con il quale venivano, anche e soprattutto, meglio precisate le macro-categorie previste nell’allegato E, Legge di Bilancio 2017, fornendo una descrizione certamente più dettagliata delle singole attività.

Ecco, ad esempio, che a fronte della macro-categoria dei “Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati” si chiariva, ad esempio, che “Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie: raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive”.

Veniva, inoltre, introdotto un ulteriore requisito, ovvero che alle attività individuate dovesse risultare applicato un “livello di tariffa Inail non inferiore al 17 per mille”. Non è specificato, ma appare logico e indiscutibile, che si debba far riferimento al tasso media di tariffa e non a quello effettivamente applicato in base all’oscillazione aziendale per infortuni.

 

Il D.M. 5 febbraio 2018

Il Ministero del lavoro, agli inizi del 2018, prendeva atto della necessità di specificare ulteriormente le professioni di cui all’allegato B, L. 205/2017, e approvava quindi, di concerto con il Mef, un nuovo elenco delle attività gravose riportato nell’allegato A al D.P.C.M. 5 febbraio 2018. La scelta, in questo caso, fu di richiamare per ogni macro-categoria la classificazione delle lavorazioni adottate dall’Istat. Un’ulteriore specificazione che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto porre rimedio alle molte incertezze rilevate in sede di definizione delle domande di pensione.

Ecco che, sempre per il caso già citato dei “Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati”, si era deciso per un’ulteriore specificazione, con l’indicazione della “classificazione Istat 8.1.3.1”.

 

Il messaggio Inps n. 208/2019

Nell’intento, lodevole, come vedremo, solo nelle intenzioni, dell’Inps “di individuare le mansioni svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce l’istruttoria per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici sopra citati”, con messaggio n. 208/2019 veniva disposto che nel flusso UniEmens, a decorrere dalla competenza febbraio 2019, dovesse essere integrato l’elemento <QualProf>, da valorizzare inserendo la qualifica professionale Istat (CP2011), corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese.

Questo nuovo adempimento dovrebbe consentire all’Istituto di acquisire direttamente, tramite il flusso UniEmens, informazioni che attualmente sono richieste al datore di lavoro mediante l’attestazione di mansioni, probanti lo svolgimento di attività, nel caso in cui lo svolgimento delle medesime ingeneri effetti previdenziali sia di tipo contributivo che pensionistico (sgravi, benefici, esodi massivi, etc.).

Il messaggio chiarisce inoltre che:

  • i codici da apporre nel nuovo elemento sono i medesimi già in uso al datore di lavoro per la compilazione del modello telematico Unilav;
  • il campo dovrà essere mensilmente valorizzato, pur in presenza di mansioni invariate nel tempo;
  • qualora il lavoratore, in modo permanente o anche occasionale, sia adibito, nel corso del mese, ad attività facenti capo a classificazioni diverse, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente.

 

Il comunicato stampa dei consulenti del lavoro dell’11 marzo 2019

Mentre tutte le aziende e, soprattutto, i loro consulenti si stavano adoperando per reperire e inserire negli archivi dei lavoratori dipendenti i dati richiesti, giungeva notizia – in verità solo tramite un comunicato stampa del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro – di una nota del 1° marzo 2019 (mai pubblicata), a firma del Direttore generale dell’Istituto previdenziale, che informava l’Ordine dei cdl e l’Ancl che “i codici Istat relativi alle mansioni dei lavoratori non dovranno più essere esposti”.

Si notiziava anche della contestualmente eliminazione della segnalazione di alert sulla nuova casella UniEmens nel caso di mancanza di tali codici.

 

Il comunicato stampa Inps del 19 marzo 2019

Nel giro di una settimana viene ridimensionata l’euforia per questa conquista. L’ufficio Relazioni con i media della Direzione centrale relazioni esterne dell’Inps rettifica la notizia, precisando che “la segnalazione di errore è stata rimossa solo temporaneamente e, pertanto, il campo previsto per l’indicazione del codice professione non è stato eliminato dal flusso Uniemens (…). La rimozione temporanea del controllo è stata disposta per consentire ai datori di lavoro la completa ricognizione dei codici professione dei propri dipendenti, da esporre nella procedura di trasmissione dei flussi in cui tale elemento sarà richiesto come obbligatorio”.

Le motivazioni dello spostamento in avanti dell’obbligo paiono essere di mera esigenza organizzativa ovvero concedere più tempo alle imprese per valutare l’esatta corrispondenza tra le effettive mansioni prevalenti e i relativi codici delle professioni Istat da inserire nel flusso UniEmens.

Ma sono veramente solo queste le problematiche o l’adempimento nasconde molte più insidie e criticità di quello che ci si vuol far credere, tanto da aver consigliato all’Istituto di Via Ciro il Grande una più attenta valutazione?

 

La classificazione delle professioni Istat

Una considerazione preliminare appare qui necessaria. Né gli allegati C ed E, L. 232/2016, né l’allegato B, L. 205/2017, fanno riferimento alla classificazione Istat CP2011. Si limitano, infatti, a individuare quelle attività che, in quanto considerate “gravose”, permettono a chi le ha svolte con una certa continuità di accedere ai benefici pensionistici.

Abbiamo anche visto che lo stesso D.P.C.M. 87/2017, nel fornire più una puntuale descrizione delle attività riconducibili alle macro-categorie previste dalla norma, si era limitato a porre il paletto del tasso medio di tariffa Inail inferiore al 17 per mille.

È solo con il D.M. 5 febbraio 2018, a firma Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Mef, che si è voluto fare riferimento la classificazione delle professioni Istat CP2011, richiamata poi anche dal messaggio Inps n. 208/2019.

Tant’è. Ciò che qui rileva è che il prontuario Istat ha individuato le professioni con un codice a 5 cifre, partendo da raggruppamenti o grandi gruppi. A ogni grande gruppo (prima cifra) corrispondono più gruppi. I gruppi (seconda cifra) sono suddivisi in classi di professioni (terza cifra), composte a loro volta da più categorie. A ogni categoria (quarta cifra) corrispondono delle unità professionali (quinta cifra), contenenti le voci professionali ovvero le singole denominazioni di professioni.

 

Le problematiche

La codifica delle professioni in Unilav

Abbiamo già detto come il messaggio Inps, dopo aver richiesto la valorizzazione del flusso UniEmens con la qualifica professionale Istat (CP2011), abbia voluto ulteriormente precisare come “i codici da apporre nel nuovo elemento sono i medesimi già in uso al datore di lavoro per la compilazione del modello telematico Unilav”.

Chi ha un minimo di dimestichezza con i portali dei Centri per l’impiego sa che la codifica richiesta dall’Unilav è composta da 6 numeri. Il sesto numero richiesto dalla citata comunicazione di assunzione – ma non dalla classificazione delle professioni CP2011 edizione 2013, che invece si ferma ai primi 5 numeri – permette, anche se non sempre è così, un’individuazione ancor più specifica della mansione svolta dal lavoratore.

Ad ogni buon conto, va qui evidenziato che il D.M. 5 febbraio 2018 riporta, per la maggior parte delle professioni, una classificazione Istat che si ferma a 4 numeri, in alcuni casi a 3 numeri (ad esempio per gli operai dell’agricoltura) e, addirittura, a 2 numeri (per gli operai dell’edilizia).

A livello operativo, constatato che non sempre è possibile individuare con precisione la mansione svolta dal lavoratore utilizzando tutti i 6 codici della codifica Unilav, in caso di difficoltà si ritiene possibile limitarsi per la valorizzazione del campo <QualProf> dell’UniEmens ai primi 5 numeri del CP2001 e indicare uno “zero” quale sesto numero. L’imprecisione non avrebbe, secondo normativa vigente, riflesso alcuno sul diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica anticipata.

 

La valorizzazione mensile del campo <QualProf>

All’obbligo dell’indicazione mensile nel flusso UniEmens del codice qualifica anche a fronte dell’invarianza delle mansioni svolte, corrisponde l’ovvia necessità di verificare che le stesse non vengano successivamente a modificarsi e quindi, nel caso, l’onere di segnalare il nuovo codice Istat corrispondente alle nuove mansioni eventualmente svolte. Nulla di particolare, se non la necessità degli uffici paghe di tenere monitorate le mansioni mediante report periodici con le singole aziende.

Ovviamente, nel caso di omissioni o ritardi dell’azienda nel segnalare il mutamento di mansione, ma anche nel caso di una modifica di quella prevalente nel caso di mansioni promiscue, occorrerebbe procedere, perlomeno così ritiene chi scrive, al reinvio di tutti i flussi UniEmens coinvolti.

Un’evenienza che si teme non rara e che, nel caso, comporterà spesso attività di un certo rilievo.

 

Lo svolgimento di mansioni promiscue

E qui le cose si complicano. Potrebbe, infatti, capitare che a mansioni considerate non gravose vengano parallelamente, da subito o successivamente, svolte altre mansioni ricadenti dell’Allegato A, D.M. 5 febbraio 2018. Se queste ultime risultassero non prevalenti, non vi è alcun obbligo di indicarle o di modificare la classificazione Istat già segnalata. Inevitabilmente, in questo caso l’Inps non verrebbe messo a conoscenza della data di inizio dello svolgimento di mansioni, che potrebbero dare titolo al lavoratore all’accesso al pensionamento anticipato. Si rammenti, infatti, che le attività lavorative che danno diritto al beneficio devono per legge essere svolte in modo continuativo, ma non viene richiesto che lo debbano essere anche in modo prevalente. In questo caso la verifica potrà essere effettuata solo a posteriori, richiedendo al lavoratore e al datore di lavoro la documentazione prevista dall’articolo 5, D.P.C.M. 87/2017, e dalla circolare Inps n. 99/2017, ovvero, rispettivamente, un atto di notorietà, il contratto di lavoro o le buste paga, al primo; la dichiarazione di stato servizio sul modello AP116, al secondo. Una casistica, si prevede, che sarà molto frequente.

 

La reale criticità del sistema “Qualifica professionale e UniEmens”

Ma vi è un aspetto ancor più importante da considerare. La scelta di far riferimento alla classificazione Istat era apparsa infatti, a chi scrive, da subito scellerata.

Si è partiti, infatti, da una norma che collega i benefici pensionistici allo svolgimento di determinate attività lavorative – e, più esattamente, per le quali è richiesto “un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo” – per arrivare a voler gestire questo diritto in base alla qualifica professionale ricoperta. Come se tra le 2 cose vi fosse sempre una corrispondenza biunivoca.

Il solito brutto vizio dell’italico Legislatore di pensare che il mondo del lavoro sia fatto da grandi aziende dove il lavoratore è quasi sempre un “mono-mansione” e le modalità di svolgimento di queste siano uguali in tutte le imprese!

La realtà, invece, soprattutto nelle piccole aziende, è molto diversa e la pluralità e promiscuità delle mansioni sono quasi la norma. Per questo la rigidità della classificazione Istat poco si addice all’esigenza di tutela della norma che è riservata alla sostanziale gravosità del lavoro svolto e non a una formale qualificazione professionale. A un tecnico non occorreva molto per capirlo.

Sarebbe bastato, infatti, soffermarsi sulla macro-categoria dei “Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati” – non citata a caso più sopra – per la quale il D.M.5 febbraio 2018, abbiamo detto, ha scelto di rifarsi alla classificazione Istat 8.1.3.1, che così precisa: “Le professioni classificate in questa unità provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive. In questa categoria, tra gli esempi di professioni, troviamo l’addetto al carico e scarico di merci”.

Una limitazione penalizzante per tutta una serie di lavoratori che svolgono (o potrebbero svolgere) l’identica mansione, ma sono classificati in altri codici Istat. Vediamone qualcuno:

  • personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino (8.1.3.2.0): le professioni classificate in questa unità supportano le attività dei magazzini imballando e disimballando merci, etichettandole, consegnandole ai clienti o ai commessi, ricevendole dai fornitori e spostandole all’interno del magazzino. Tra gli esempi di professioni troviamo l’addetto al ricevimento delle merci nei magazzini e il manovale di magazzino;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate (4.3.1.2.0): le professioni classificate in questa unità seguono le procedure relative alla tenuta dei magazzini e alla gestione dei depositi di merci e materiali, tengono scrittura delle operazioni di entrata e di uscita delle merci e dei materiali, verificano la corrispondenza tra consistenza fisica e contabile dei materiali e delle merci, supportano le attività di contabilità del magazzino, applicano le procedure di acquisizione e di consegna. Qui si citano l’addetto alla logistica di magazzino; l’addetto allo smistamento degli ordini; l’addetto allo smistamento delle merci in arrivo;
  • commessi delle vendite all’ingrosso (5.1.2.1.0): le professioni comprese in questa unità assistono, consigliano e informano i clienti, negli esercizi di vendita riservata a produttori o altri rivenditori e distributori, sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, relativamente agli aspetti merceologici e di prezzo. Tra le professioni che vi rientrano c’è l’addetto alla distribuzione di merci all’ingrosso;
  • responsabili di magazzino e della distribuzione interna (3.3.3.2.0): le professioni comprese in questa unità raccolgono, controllano e archiviano la documentazione sulle merci esistenti, in entrata e in uscita dal magazzino; controllano quantità e valore delle stesse; assicurano le scorte; soddisfano le richieste di spedizione e di distribuzione interna dei beni disponibili; organizzano ed effettuano inventari. In questa voce è compresa la figura del capo magazzino.

Tutti lavoratori che, molto spesso, provvedono alla movimentazione manuale delle merci e, in altri termini, utilizzati proprio in quelle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle stesse, che, richiedendo un impegno difficoltoso e pericoloso, danno titolo all’anticipo pensionistico.

Tralasciando una facile polemica per la quale basterebbe sottolineare come, stando alle declaratorie della classificazione Istat CP2011, la categoria dei “Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati” riguarda esplicitamente “professioni non qualificate”, si può ben capire che l’attività lavorativa gravosa (intesa quale mansione lavorativa svolta) nei termini e modalità individuati dalla norma possa ben essere svolta da una serie di lavoratori non necessariamente inquadrati in un’unica e determinata qualifica.

Senza contare che, come già evidenziato, il diritto alla pensione anticipata nascerebbe dalla sola continuità e, quindi, legittimamente riconosciuto anche qualora la mansione gravosa fosse svolta in via non prevalente. Cosa che, chiaramente, il flusso UniEmens oggi non potrebbe attestare in alcun modo.

 

Conclusioni

Da quanto premesso, la domanda che ci si dovrebbe porre è se il gioco vale la candela o se converrebbe abbandonare del tutto questo progetto. Come abbiamo visto troppe sono le criticità, troppi i casi in cui la segnalazione della professione a mezzo del codice Istat non darebbe la corretta evidenza dell’eventuale attività gravosa svolta. Salvo modificare l’attuale obbligo (oggi sospeso) con l’introduzione – e speriamo vivamente di no – di più campi nei quali segnalare tutte le mansioni svolte dal lavoratore ovvero la limitazione dell’obbligo di segnalazione delle sole attività lavorative gravose (anche se non principali) che danno titolo all’anticipo pensionistico, temiamo che le pratiche che saranno presentate nei prossimi anni non godranno di quell’istruttoria “più agevole e veloce” che l’obbligo introdotto dal messaggio Inps n. 208/2019 si prefigge.

Senza contare che, per almeno i prossimi 6 anni (periodo minimo di svolgimento delle mansioni gravose previsto dalla norma), l’indicazione dell’elemento <QualProf> in UniEmens non permetterà agli uffici Inps preposti l’automatico riconoscimento del beneficio.

Ma ciò che più preoccupa è l’eventuale contenzioso che scaturirebbe dal veder negato al lavoratore il diritto al pensionamento sulla base di un automatismo connesso a quanto dichiarato come qualifica Istat nel flusso UniEmens, senza che l’Istituto esegua, parallelamente, le opportune verifiche sulle attività svolte, comprese le secondarie, dal lavoratore.

Pensiamo ai già citati addetti al ricevimento delle merci nei magazzini, i manovali di magazzino, gli addetti alla logistica, allo smistamento degli ordini e delle merci in arrivo, alla distribuzione di merci all’ingrosso e, infine, al capo magazzino.

Non è difficile ipotizzare che in questi casi le aziende e i loro consulenti verrebbero considerati, seppur a torto, responsabili della “non corretta” indicazione del codice Istat.

Chissà che accadrà. Qualcuno, ormai quasi 2 millenni fa, sulla via di Damasco è rimasto folgorato.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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