12 Gennaio 2021

Le assunzioni agevolate nella Legge di Bilancio 2021

di Roberto Lucarini

Con la recentissima Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), il Legislatore ha proposto alcune forme di agevolazione contributiva, tese al sostegno occupazionale. Misure che, a mio avviso, appaiono abbastanza inadeguate al momento economico, basandosi sostanzialmente sulla mera modifica, sia pur con un ampliamento, di agevolazioni già presenti nel nostro ordinamento. Un maggiore coraggio, e anche un poco di fantasia normativa, sarebbero stati davvero necessari.

Venendo alle forme agevolative cui si accennava, le stesse si sostanziano essenzialmente in 3 misure: assunzioni agevolate giovani; assunzioni agevolate donne; decontribuzione Sud.

Riguardo all’esonero contributivo per assunzione giovani, la nuova norma riscrive quanto già previsto ex L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), andando a modificare i valori dell’esonero e l’età dei soggetti interessati.

In sostanza, risultano agevolate le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma anche le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero contributivo viene riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tutto questo con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Molta attenzione a un ulteriore requisito che, pur non esplicitato nella novella normativa, resta valevole per tale misura, essendo previsto dalla norma istitutiva del 2018; mi riferisco alla richiesta secondo la quale i neo assunti rivestano il requisito di non essere mai “stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. Una caratteristica che, ponendosi quale discriminante al possibile utilizzo dell’esonero, deve essere attentamente ponderata. Su questo tema, a titolo personale, rilevo come la ratio normativa, giustamente orientata a incentivare l’occupazione giovanile, sia in qualche modo inutilmente limitata dalla richiesta di uno status soggettivo (non aver mai avuto un contratto stabile) potenzialmente, e in maniera ingiustificata, penalizzate per taluni giovani. Meno male che almeno il contratto di apprendistato, che pure risulta tipizzato nel tempo indeterminato, non deve essere valutato a tali fini.

In via antielusiva viene previsto che l’agevolazione spetti ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Molta attenzione anche alle limitazioni generali, poste alla fruizione di agevolazioni, previste dalle L. 150/2015 e 296/2006, e applicabili anche alla misura in esame. Si tratta, ad esempio, dei casi di violazione di diritto di precedenza o di assunzioni obbligatorie, ovvero di regolarità contributiva e di rispetto di Leggi e contratti.

Sul tema dell’agevolazione per assunzione donne, si assiste alla modifica della normativa prevista ex L. 92/2012, andando a prevedere un esonero contributivo per l’assunzione di donne “di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, annualmente individuate con apposito Decreto, “nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti”; tale esonero, valevole per il biennio 2021-2022 in via sperimentale, viene previsto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Attenzione al fatto che tali assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti; altro paletto imposto alla fruizione, in più con annessa la necessità di un cervellotico calcolo mensile.

Anche per la decontribuzione Sud si assiste alla riscrittura di una norma esistente, ovvero prevista ex D.L. 104/2020, mediante un potenziamento di quanto previsto soltanto 4 mesi orsono.

L’esonero contributivo, per nuove assunzioni, che si applicherà fino al 31 dicembre 2029, viene adesso modulato come segue:

  1. in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  2. in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  3. in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Non mi è possibile, per motivi di spazio, approfondire oltre tali argomenti. Consentitemi, tuttavia, di sottolineare come il Legislatore italiano non sia apparso, nel sostegno all’occupazione in un delicato momento come l’attuale, all’altezza della situazione; poche norme, semplicemente copiate e di scarso impatto pratico.

E poi, diciamola tutta: si propongano, una volta per tutte, una serie limitata di agevolazioni all’assunzione chiare, funzionali al mercato e, soprattutto, prive o quasi di paletti e burocrazia.

La strada sarebbe questa; lo stato attuale è il caos.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Laboratorio Contratti di lavoro