Assunzione detenuti: nuove modalità di fruizione del credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.153321 del 27 novembre, ha indicato modalità e termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno o detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni contenute nel provvedimento in argomento decorrono dal 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale è soppresso il codice tributo 6741.
I crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, sono fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le disposizioni del presente provvedimento, nei limiti dell’importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all’Agenzia delle Entrate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e l’ammontare dei crediti fruiti in compensazione utilizzando il codice tributo 6741, rilevati dall’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato Dipartimento.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.102/E del 30 novembre, ha istituito il codice tributo “6858”, denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”, operativo dal 1° gennaio 2016.