Assistenza fiscale: nessuna sanzione per errata compensazione di ritenute
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.7/E del 28 gennaio, è intervenuta in tema di compensazioni tramite F24 relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale effettuati nei confronti dei sostituiti, precisando che le sanzioni previste per i sostituti che da gennaio a marzo 2015 hanno agito in difformità della nuova disciplina normativa, prevista dall’art.15, D.Lgs. n.175/14, non saranno applicate.
Alcuni sostituti d’imposta hanno infatti rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015, per le quali hanno applicato le previgenti modalità.
Per l’omessa e/o tardiva presentazione del modello di pagamento F24 a saldo zero, ai sensi dell’art.15, co.2-bis, D.Lgs. n.471/97, è prevista la sanzione di € 100,00, ridotta a € 50,00 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi: la richiamata disposizione, introdotta dall’art.15, D.Lgs. n.158/15, è applicabile dal 1° gennaio 2016 per effetto dell’art.1, co.133, L. n.208/15.
I sostituti che hanno agito in difformità della nuova disciplina normativa a causa delle menzionate difficoltà hanno chiesto la disapplicazione delle suddette sanzioni per la non corretta presentazione delle deleghe di pagamento relative alle operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le oggettive difficoltà rappresentate configurino le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni sia nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016 sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.