Assicurazione per attività di volontariato a fini di utilità sociale
L’Inail, con circolare n.15 dell’11 aprile, ha illustrato le novità introdotte dall’art.1, co.312-316, L. n.208/15, relative all’ambito soggettivo di applicazione, per gli anni 2016-2017, della copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o Enti locali, già disciplinata, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, dall’art.12, D.L. n.90/14. Per il biennio 2016-2017 beneficiano della copertura Inail, in aggiunta ai soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente:
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Inoltre vengono offerte istruzioni operative per l’attuazione della copertura assicurativa, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale in corso di predisposizione.