Assegno ordinario per i lavoratori dei settori non rientranti nella Cig
L’Inps, con circolare n.201 del 16 dicembre, illustra gli aspetti normativi, amministrativi e operativi legati alla gestione del nuovo assegno ordinario di cui all’art.30, D.Lgs. n.148/15, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.
Tra le principali novità l’Istituto segnala l’ampliamento della platea dei beneficiari a tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo/Cigs, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti compresi gli apprendisti. Inoltre, rispetto alla previgente disciplina, il Legislatore ha optato per una durata della prestazione modulata sulla causale richiesta, per meglio rispondere alle esigenze che determinano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
Rispetto al sistema previgente, l’attuale assetto normativo introduce, pertanto, due differenti termini ordinatori: il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
L’istanza deve essere inoltrata all’Istituto, nei termini descritti, esclusivamente on-line, secondo la procedura illustrata nella circolare Inps n.122/15.