18 Aprile 2025

L’assegno ordinario di invalidità e la NASpI non sono obbligazioni alternative

di Redazione Scarica in PDF

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 febbraio 2025, n. 4724, ha stabilito che in tema di previdenza la NASpI va anche a chi ha l’assegno di invalidità, laddove l’obbligazione alternativa, ai sensi dell’articolo 1285, cod. civ., presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. Facendo applicazione di detto principio di diritto deve escludersi che l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASpI siano qualificabili quali obbligazioni alternative, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1285 ss., cod. civ..

L’assegno ordinario di invalidità e la NASpI non sono obbligazioni alternative

Indennità – Indennità di disoccupazione – Naspi – Assegno di invalidità – Obbligazioni alternative – Non sussiste

 

Massima

Pensioni e consulenza previdenziale – Livello avanzato