È arrivato il super green pass
di Evangelista BasileCon il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha ampliato enormemente l’ambito di applicazione del c.d. green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la recente guarigione o l’effettuazione di un tampone negativo nelle ore precedenti ai fini dell’accesso a determinate attività o servizi.
Le attività coinvolte anche prima dell’ultimo intervento legislativo non erano poche: parliamo, infatti, per dirne alcune, di ristoranti (al chiuso), trasporti (di medio lunga percorrenza), musei, palestre e piscine, sale gioco, spettacoli al chiuso, etc..
Per quel che riguarda i posti di lavoro, invece, non si era detto granché, se non dell’obbligo di green pass per i docenti e il personale e di un vero e proprio obbligo vaccinale per gli operatori sanitari (poi in estate esteso a tutti i dipendenti delle Rsa).
Avevamo visto come lo scorso D.P.C.M. aveva creato non pochi problemi e lasciava adito a diverse contraddizioni (si pensi al caso dei ristoranti, per il cui accesso gli utenti avrebbero dovuto mostrare il green pass, ma non, ad esempio, i camerieri ivi addetti).
Con il nuovo decreto il sistema è riportato, quantomeno, a coerenza: a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (data, ad oggi, di fine della situazione emergenziale), infatti, tutti gli addetti del settore pubblico e di quello privato potranno accedere ai rispettivi luoghi di lavoro solo mostrando di possedere un valido green pass.
L’obbligo di certificazione viene, poi, esteso anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedano ai suddetti luoghi di lavoro per lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se per volontariato o sulla base di contratti esterni.
Il controllo dei green pass, così come era stato per quello degli utenti (ma, attenzione, non per le categorie soggette a obbligo vaccinale, per cui l’unica procedura rimane ancora quella tramite trasmissione degli elenchi alle Asl), spetta al datore di lavoro, il quale dovrà definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche tramite apposita applicazione informatica, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Ma cosa accade se un lavoratore non possiede il green pass?
Sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari (che, invece, vengono in rilievo ove il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro pur in assenza di certificazione) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma privi di qualsivoglia trattamento retributivo per le giornate in questione.
Disposizione particolare (nonché per certi versi oscura), invece, per le imprese con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Non è dato, però, comprendere la decorrenza dei 10 giorni, se dopo la scadenza del contratto di sostituzione o come limite massimo della sospensione.
Restano, comunque, ovviamente esclusi da tali obblighi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
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23 Settembre 2021 a 9:43
dal tenore della norma non è chiaro cosa si intenda per luogo di lavoro e se debba considerarsi tale anche il luogo dove, il lavoratore (dipendente o autonomo) si reca per svolgere attività occasionalmente svolte fuori sede.
ad esempio il geometra che si reca all’ufficio tecnico del Comune o il commercialista all’agenzia delle entrate.
stesso discorso per l’idraulico quando si reca in un’abitazione privata per fare un piccolo intervento (in questo caso non credo si possa considerare “luogo in cui la predetta attività è svolta” e poi nel caso ultimo chi dovrebbe controllare?
23 Settembre 2021 a 10:52
Buongiorno, ho una domanda. Ipotizziamo un’azienda con meno di 15 dipendenti che il 15/10 accerta, da parte di un dipendente, il mancato possesso del green pass. Il dipendente continua, per i 5 gg successivi, ad essere assente ingiustificato. L’azienda lo sostituisce per 10 gg e poi per ulteriori 10. Diciamo quindi che così si arriva al 9 novembre (sempre se i gg sono da considerare di calendario). Dopo di che, se la situazione resta invariata e il lavoratore continua a non produrre idonea certtificazione, che succede?
23 Settembre 2021 a 11:02
Credo che per le disposizioni volte alla salute e sicurezza come il Green Pass (dichiarazione presente al momento nel decreto), il costo sia a carico del datore di lavoro poiché come disposto nel d.lgs. 81/2008 (art. 15 comma 2) e nella Direttiva 89/391/CEE (art. 6 comma 5) “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Per la scelta “Vaccino” o tampone, spetta al lavoratore nel rispetto della personalità morale dei prestatori di lavoro (2087 c.c).
23 Settembre 2021 a 16:12
Buonasera, ho appena partecipato al webinar rassegnalive sul green pass, ma non si è parlato di un aspetto piuttosto importante, relativo alle aziende sotto i 15 dipendenti.
Il comma 6 del DL enuncia che i lavoratori… “sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione…. senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Il comma 8, invece afferma che “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”: ci si riferisce alle aziende sotto i 15 dipendenti? In questo caso, dopo i primi 5 giorni di assenza ingiustificata e magari anche dopo la sostituzione di 10+10 giorni, se il lavoratore prosegue a non avere il green pass e stante che nella maggior parte dei CCNL l’assenza ingiustificata prolungata ha come conseguenza disciplinare il licenziamento, posso applicare (dopo la contestazione di rito ecc) il licenziamento disciplinare?
23 Settembre 2021 a 18:19
Buonasera, il comma 8 riguarda chi entra nel luogo di lavoro senza gp,a prescindere dalle dimensioni aziendali.Il passaggio di certo non brilla per chiarezza. Molte sono le perplessità sul luogo in cui si svolge la prestazione e sulle prestazioni autonome , anche perché la norma è tarata sul lavoro subordinato (di certo non si può pretendere la verifica del privato cittadino se arriva l’idraulico – ma se fossi io con il tubo rotto, senza il gp non lo farei entrare:) – potrebbe esserci cmq la sanzione amministrativa se venisse verificato che l’idraulico andava presso privati senza gp )
7 Ottobre 2021 a 11:43
Buongiorno,
il dipendente in assenza ingiustificata per mancanza di green pass perde il diritto alla maturazione di ferie permessi ecc. e anche alla maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima? E per quanto attiene gli assegni familiari si applica la disciplina prevista per le assenze ingiustificate in genere o questa è da ritenersi un’eccezione?
Grazie.