23 Settembre 2021

È arrivato il super green pass

di Evangelista Basile

Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha ampliato enormemente l’ambito di applicazione del c.d. green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la recente guarigione o l’effettuazione di un tampone negativo nelle ore precedenti ai fini dell’accesso a determinate attività o servizi.

Le attività coinvolte anche prima dell’ultimo intervento legislativo non erano poche: parliamo, infatti, per dirne alcune, di ristoranti (al chiuso), trasporti (di medio lunga percorrenza), musei, palestre e piscine, sale gioco, spettacoli al chiuso, etc..

Per quel che riguarda i posti di lavoro, invece, non si era detto granché, se non dell’obbligo di green pass per i docenti e il personale e di un vero e proprio obbligo vaccinale per gli operatori sanitari (poi in estate esteso a tutti i dipendenti delle Rsa).

Avevamo visto come lo scorso D.P.C.M. aveva creato non pochi problemi e lasciava adito a diverse contraddizioni (si pensi al caso dei ristoranti, per il cui accesso gli utenti avrebbero dovuto mostrare il green pass, ma non, ad esempio, i camerieri ivi addetti).

Con il nuovo decreto il sistema è riportato, quantomeno, a coerenza: a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (data, ad oggi, di fine della situazione emergenziale), infatti, tutti gli addetti del settore pubblico e di quello privato potranno accedere ai rispettivi luoghi di lavoro solo mostrando di possedere un valido green pass.

L’obbligo di certificazione viene, poi, esteso anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedano ai suddetti luoghi di lavoro per lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se per volontariato o sulla base di contratti esterni.

Il controllo dei green pass, così come era stato per quello degli utenti (ma, attenzione, non per le categorie soggette a obbligo vaccinale, per cui l’unica procedura rimane ancora quella tramite trasmissione degli elenchi alle Asl), spetta al datore di lavoro, il quale dovrà definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche tramite apposita applicazione informatica, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Ma cosa accade se un lavoratore non possiede il green pass?

Sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari (che, invece, vengono in rilievo ove il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro pur in assenza di certificazione) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma privi di qualsivoglia trattamento retributivo per le giornate in questione.

Disposizione particolare (nonché per certi versi oscura), invece, per le imprese con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Non è dato, però, comprendere la decorrenza dei 10 giorni, se dopo la scadenza del contratto di sostituzione o come limite massimo della sospensione.

Restano, comunque, ovviamente esclusi da tali obblighi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

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