Arriva l’autoliquidazione: devo ricordarmi che …
di Fabrizio VazioL’autoliquidazione si avvicina e le avvertenze per le aziende sono molte: è il primo vero appuntamento con una dichiarazione salari da redigere sulla base della nuova tariffa. Vediamo i principali punti d’attenzione, sempre nell’attesa che l’Istituto chiarisca molte questioni ancora aperte.
Premessa
Quella del 2020 sarà la prima vera autoliquidazione con le nuove tariffe Inail approvate con D.I. 27 febbraio 2019.
Infatti, l’anno scorso la regolazione era stata ancora pagata con la vecchia tariffa e il ribaltamento sulle nuove voci di rischio era stato del tutto provvisorio, in attesa che l’Istituto provvedesse a eventuali correzioni classificative.
Un anno non è trascorso invano, pur se non hanno visto la luce né le Istruzioni tecniche per la tariffa dei premi, destinate a chiarire molte questioni classificative, né la circolare che tradizionalmente accompagna il rilascio di una nuova tariffa (e che peraltro, già nel 2000, si fece attendere molto, visto che arrivò solo nel 2002)
Nel corso dell’anno ci sono state le Faq, che hanno chiarito alcune questioni relative alle nuove classificazioni, sono stati inviati dei questionari dall’Istituto a chiarimento di alcune lavorazioni, le aziende hanno richiesto modifiche classificative.
Ora è il momento di tirare le fila, inviare il foglio salari e pagare la regolazione per l’anno 2019 e molte questioni che sono aperte da diversi mesi devono trovare soluzione.
Vediamo le principali avvertenze per le aziende e i professionisti che le seguono.
Le ponderate: le ricordate?
Come ormai tutti sanno, le polizze ponderate sono venute meno. Esse erano sopravvissute alla tariffa del 2000, che ne aveva solo preannunciato la cessazione, ma non hanno superato lo scoglio del 31 dicembre 2018, quando sono state cessate d’ufficio.
L’Istituto ha riproposto, nel nuovo mondo tariffario, le stesse voci cessate con le medesime incidenze in sede di presunto 2019, ma ora è il momento di inviare il foglio salari e alcune avvertenze sono necessarie.
In primis, va ricordata una circostanza di cui si è fatta menzione anche altre volte[1], ossia che le aziende con polizza ponderata non erano presumibilmente state verificate dal servizio ispettivo Inail da quasi 20 anni e nello stesso periodo non avevano subito modificazioni classificative: infatti, ove ciò fosse avvenuto, le ponderate sarebbero state presumibilmente cessate e riportate a posizioni a più rischi.
È evidente, quindi, che la classificazione di queste aziende è assai risalente nel tempo ed è legittimo domandarsi (prima che magari lo faccia l’Istituto tramite il servizio ispettivo) se i riferimenti tariffari siano corretti e, soprattutto, se le incidenze che l’Inail, lo si ripete, ha riportato uguali rispetto alla ponderazione, siano ancora rispondenti ai rischi aziendali.
Ora non ci sono più problemi, non si deve più comunicare un’eventuale modificazione di incidenza fra le voci presenti e si possono indicare a foglio salari i salari reali afferenti le relative lavorazioni.
E allora verifichiamo.
In esito alla verifica ci possono essere diverse ipotesi.
Prendiamo, ad esempio, un’azienda inquadrata al settore Industria e classificata alle voci 6561 e 6321 della tariffa premi Industria: le voci riguardano, rispettivamente, la costruzione di quadri elettrici per terzi e la costruzione di macchine operatrici e, in entrambe le tariffe (vecchia e nuova), il tasso della voce 6561 è assai più basso rispetto a quello della 6321.
A) Le voci di rischio non sono cambiate e le incidenze sono esattamente quelle che già risultano. In sostanza, non solo le lavorazioni non si sono modificate, ma il rapporto fra i vari rischi è rimasto invariato nell’ultimo ventennio, o almeno è tale oggi.
In questo caso, basterà dichiarare a foglio salari gli imponibili suddivisi per rischio, senza modificarne l’incidenza.
B) I rischi di lavorazione non sono cambiati, ma si sono modificate le incidenze.
In questo caso, occorrerà ovviamente indicare correttamente a foglio salari i rispettivi imponibili suddivisi per rischio, tenendo presente che, ove la riclassificazione sia retroattiva (e quindi i risulti che le incidenze sono cambiate da vari anni), non sarà possibile ottenere dall’Istituto alcun rimborso, perché in caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione che abbia comportato la liquidazione e il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto, i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.
C) Sono cessate alcune lavorazioni e ne sono iniziate altre.
In questo caso il problema è più grosso, perché non si può agire solo modificando le incidenze a foglio salari, ma occorrerà dare comunicazione delle variazioni all’Istituto; va tenuto presente, ovviamente, che eventuali variazioni retroattive che comportino un aumento di premio comporteranno una richiesta dei premi per differenza tasso maggiorati dalle sanzioni civili, mentre un’eventuale richiesta di riclassificazione retroattiva, che teoricamente comporterebbe un rimborso, non porterà, come già si è visto, ad alcuna restituzione, per l’impossibilità di retrodatare una variazione a favore dell’azienda non comunicata.
Controllare l’inquadramento …
Un ulteriore controllo importante che deve essere effettuato è quello relativo all’inquadramento tariffario: le nuove tariffe confermano infatti le 4 gestioni già esistenti (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività) e si rafforza il principio (già affermato dall’Inail in precedenza) secondo il quale un eventuale reinquadramento risale alla data dal provvedimento Inps.
Infatti l’articolo 7 delle Modalità applicative delle tariffe dei Premi prevede, ai commi 1 e 2:
“1) L’Inail, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2) Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell’inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps, ai sensi delle citate disposizioni”.
Non vi è, quindi, più spazio per quella giurisprudenza[2] che, in vigenza delle vecchie MAT, sosteneva la non retroattività del reinquadramento nel caso di errore non attribuibile all’azienda.
Non risultano, al momento, casi di migrazioni che abbiano portato a errori di inquadramento, nel senso che i datori di lavoro sono stati riportati alla gestione che avevano in precedenza, ma ovviamente occorre verificare se essa sia corretta.
Ove in Inps vi sia un doppio inquadramento è, poi, necessario controllare se anche in Inail vi siano parimenti 2 posizioni inquadrate a 2 gestioni diverse e i lavoratori siano correttamente divisi.
Non sfugge che l’Istituto assicuratore adegua l’inquadramento anche nel caso di variazione in Inps con la medesima decorrenza (articolo 6, MAT): anche in questo caso l’Inail può recuperare, nei limiti prescrizionali, eventuali premi per differenza tasso non versati senza aggravio di sanzioni.
… e la classificazione
Un ulteriore esame da compiere in vista dell’autoliquidazione è quello relativo all’esattezza della classificazione.
Ora, infatti, è davvero il momento di esaminare se nel ribaltamento le aziende sono correttamente classificate.
È pressoché impossibile sottolineare tutte le differenze tra Il vecchio e il nuovo dettato tariffario, ma se ne possono ricordare alcune che rivestono certamente grande importanza.
In primis, va ricordata la soppressione della classificazione alla voce 0722 per chi effettua vendita con registratore di cassa.
Quindi, per capirci, in un bar (a proposito, non è più rilevante se è con cucina o no), la classificazione alla voce 0722 per la cassiera non è più possibile e, quindi, di fatto, nel 99,9% dei casi dovrebbe esservi un’unica voce di tariffa, ovvero la 0210 della gestione Terziario.
Come si è più volte sottolineato, proprio in questa gestione si sono avute numerosissime modifiche, fra cui il passaggio del commercio congiunto alla produzione alla sola voce produttiva.
Anche in tal caso si dovrà, perciò, verificare che sia applicata solo quest’ultima, a meno che il commercio non venga esercitato in luogo diverso rispetto a quello ove vengono esercitate le attività produttive; in tale ultimo caso l’Istituto ha precisato che la classificazione rimane disgiunta.
Dovrebbe sparire anche la voce 0723 per gli impiegati amministrativi che si recano presso gli uffici.
Invero la questione, che pareva non particolarmente complessa, si è decisamente complicata in sede di migrazione, tanto che l’Istituto è stato costretto a inviare una serie di questionari alle aziende interessate per verificare se la voce 0723 dovesse essere ripristinata, ove cessata, o dovesse essere, viceversa, tolta, ove fosse rimasta.
Non sfugge, poi, l’importanza di verificare se si sia provveduto a chiudere determinate voci qualora siano rimaste aperte, pur se il dettato tariffario abbia trasportato gli imponibili afferenti quel rischio in un’altra voce: è il caso della voce 0721 dedicata alle piccole pulizie, che ora continua a sussistere, ma non è più riferibile ai lavori di pulizia[3].
Occorrerà poi esaminare i casi in cui una voce di tariffa si sia scissa in più riferimenti.
Infatti, spesso, l’Istituto non disponeva di informazioni certe circa la riferibilità all’una o a o all’altra lavorazione e, quindi, occorrerà prestare particolare attenzione, come ad esempio nel caso della ex voce 0114 Terziario.
Essa prevedeva:
“Esercizi di vendita d’autoveicoli (autosaloni).
Distributori di carburante, di gas liquido e di oli minerali (stazioni di servizio).
Rimessaggio di autoveicoli (autorimesse) e di imbarcazioni.
(Esclusi i lavori d’officina, per i quali v. voci specifiche)”
Ora l’autosalone è alla voce 0112, mentre il distributore di carburante è alla voce 0115, con un tasso assai diverso, ma sarà necessario verificare che l’attribuzione della voce sia corretta.
È il caso di ricordare, come si è già detto in altre occasioni, che l’Istituto ha previsto che, nel caso di migrazione tariffaria errata, le eventuali differenze premiali saranno richieste senza sanzioni dal 1° gennaio 2019, pur se non sia imputabile all’azienda l’errata classificazione; ovviamente, il datore di lavoro avrà viceversa indietro gli importi eventualmente versati in più.
I verbali ispettivi non liquidati
Nel 2019 l’attività ispettiva Inail è stata particolarmente volta a controllare la classificazione delle aziende anche in rapporto alla nuova tariffa, tuttavia, non tutti i verbali ispettivi sono stati liquidati. Infatti, le procedure informatiche dell’Istituto non hanno consentito in diversi periodi la liquidazione, poiché erano in corso aggiornamenti connessi al passaggio tariffario.
Non sfugge che, come noto, l’accertamento ispettivo Inail non richiede direttamente premi né li rimborsa, ma occorre che l’area aziende dell’Istituto liquidi il verbale, modificando, ove necessario, le voci di rischio, e quantificando le eventuali somme dovute.
È evidente che, ove un verbale con una diversa classificazione non sia stato liquidato, l’azienda si ritroverà con un riferimento classificativo errato e non potrà far altro che versare i premi in sede di autoliquidazione sui riferimenti tariffari in atto prima del controllo ispettivo.
Ovviamente, l’Istituto provvederà quanto prima a liquidare i verbali e, quindi, a disporre eventuali integrazioni premiali anche con riferimento al 2019.
A tale proposito va ricordato che è anche possibile che, in sede di liquidazione del verbale, vengano adottati riferimenti tariffari diversi da quelli indicati in sede ispettiva: tale eventualità, rara ma possibile anche ordinariamente, si verificherà in questa fase, ove, nel tempo intercorrente fra il verbale e la sua liquidazione, siano intervenuti chiarimenti classificativi in materia di nuova tariffa che modifichino le conclusioni ispettive.
Ho risposto ai questionari?
Lo si è già accennato, ma il discorso va ripreso: l’Istituto ha spedito numerosi questionari e, in particolare, negli ultimi mesi essi hanno riguardato i lavori di ufficio.
Occorre verificare di aver risposto correttamente perché al momento una cosa non è chiara: un’eventuale errata classificazione dovuta a una mancata risposta al questionario provocherà un recupero di eventuali differenze di tassazione maggiorate dalle sanzioni civili perché l’errore classificativo sarà ritenuto colpa del datore di lavoro?
A tale domanda fornirà presumibilmente risposta la futura circolare, ma è meglio evitare fin da ora di avere problemi e controllare, quindi, di avere inoltrato i questionari richiesti.
Concludendo
Il lavoro delle sedi Inail non è certamente terminato e molte sedi, ad esempio, stanno ultimando l’esame dei questionari.
Nel corso dell’anno, l’Istituto proseguirà le verifiche anche con l’ausilio del servizio ispettivo, perché il passaggio dal vecchio al nuovo dettato tariffario sia il più possibile corretto.
Nel frattempo, un supplemento di attenzione è davvero necessario, per evitare di discutere poi con l’Istituto sulla responsabilità di eventuali errori.
[1] Si veda F. Vazio, Nuove tariffe Inail: il punto sulla cessazione delle polizze ponderate, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 24/2019.
[2] Cfr. Cass. n. 9406/2018.
[3] Per maggiori approfondimenti si veda F. Vazio, Nuove tariffe Inail e pulizie: molte novità e… attenti alla Gestione, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 48-49/2019.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
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