Approvazione dei programmi di Cigs: il Ministero delinea i criteri
Il Ministero del Lavoro, con decreto n.94033 del 13 gennaio, pubblicato sul proprio sito in data 8 febbraio, ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, così come previsto dagli artt.20 e 21, D.Lgs. n.148/15.
L’impresa richiedente la Cigs per riorganizzazione aziendale deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva, che può contenere investimenti nel processo produttivo e può prevedere il recupero e la valorizzazione delle risorse interne. In particolare è richiesto che le sospensioni dal lavoro siano motivatamente ricollegabili al processo di riorganizzazione da realizzare. Nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%: il recupero occupazionale prevede, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive e iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. In sede di prima applicazione del decreto, i piani di riorganizzazione sono esaminati anche con riferimento agli interventi di Cigs già attuati dall’impresa richiedente.
Per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale è invece necessario che:
- dagli indicatori economico-finanziari di bilancio, complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, emerga un andamento a carattere negativo o involutivo. L’impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
- sia verificato, in via generale, il ridimensionamento, o quantomeno la stabilità, dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della Cigs e l’assenza di nuove assunzioni, in particolare di quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie;
- l’impresa presenti un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere e sia finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale: in tal caso, l’impresa, deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
Relativamente all’accesso alla Cigs in seguito alla stipula di contratti di solidarietà il decreto precisa che il contratto di solidarietà: non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili; non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Le modalità e i criteri indicati nel decreto si applicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate a partire dal 9 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto.