Approvato l’emendamento n. 39 alla Direttiva 96/71/CE: rafforzate le tutele dei lavoratori distaccati
di Evangelista BasileCon l’approvazione, il 29 maggio 2018, dell’emendamento n. 39 alla Direttiva Comunitaria 96/71/CE, il Parlamento Europeo ha ulteriormente rafforzato le tutele dei lavoratori distaccati in àmbito transnazionale nell’ottica di contrastare l’utilizzo elusivo di tale istituto, così proseguendo nel solco già tracciato dalla Direttiva Comunitaria 2014/67 (meglio nota come Enforcement Directive).
Al fine di garantire i medesimi standard di tutela sull’intero territorio nazionale, in base al suddetto emendamento, innanzitutto, gli Stati membri provvedono a che – indipendentemente dalla legge che regola il rapporto di lavoro – le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati le medesime “condizioni di lavoro e di occupazione” previste per i lavoratori che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Tale parità di condizioni varrà nelle seguenti materie: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario (con la sola eccezione dei regimi pensionistici integrativi di categoria); d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione; h) condizioni di alloggio dei lavoratori, quando questo è fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontano dal loro normale luogo di lavoro; i) indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali. Quest’ultima previsione – che appare una delle novità più incisive – si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da un lavoratore distaccato quando lo stesso debba recarsi al suo normale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e fare da esso ritorno, ovvero quando sia inviato temporaneamente dal datore di lavoro da tale luogo di lavoro a un altro luogo di lavoro.
Qualora la durata effettiva del distacco superi i 12 mesi, prorogabili a un massimo di 18 dallo Stato membro in cui il servizio viene prestato, previa notifica motivata, la tutela del lavoratore distaccato è ulteriormente rafforzata, in quanto le imprese dovranno garantire ai distaccati non solo la parità sulle materie sopra indicate, ma anche su tutte le “condizioni di lavoro e di occupazione” applicabili nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro (con la sola eccezione di quelle relative alla procedura, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro e quelle inerenti i regimi pensionistici integrativi di categoria).
Inoltre, nell’ottica di realizzare un sistema imperniato alla massima trasparenza, gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare sul proprio sito web istituzionale gli elementi costitutivi della retribuzione e tutte le “condizioni di lavoro e di occupazione” applicabili al lavoratore distaccato nel proprio territorio.
L’emendamento entrerà in vigore decorsi 20 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (ad oggi non ancora avvenuta); gli Stati membri hanno 2 anni di tempo da tale ultima data per recepirne i contenuti.
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