Approvato il Decreto Dignità
di RedazioneIl Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 8 del 2 luglio 2018, ha approvato il c.d. Decreto Dignità, che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, mirando a:
– limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni, già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
– salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
– introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del c.d. redditometro, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro), l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle P.A. dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il D.M. che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno d’imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Mef possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. È infine stato previsto che i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 possano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.
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