4 Settembre 2023

Apprendistato stagionale per minori: le istruzioni INL

di Redazione Scarica in PDF

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 7 agosto 2023 n. 1369, ha fornito il proprio parere in relazione a un quesito riguardante i requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello di cui all’articolo 43, D.Lgs. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero, ribadendo la necessaria correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa.

Viene innanzitutto ricordato che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età e sino al compimento del 25° anno, la cui disciplina è sostanzialmente rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, l’apprendistato di primo livello mira al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la stipula di tale contratto si instaura un percorso formativo “duale”, che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”, il cui elemento essenziale è appunto la formazione.

In riferimento al quesito specifico, la regione Emilia-Romagna ha approvato la D.G.R. 496/2023, stabilendo che possono essere assunti con tale tipologia di contratto i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che sono iscritti a un percorso di Istruzione o di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, dalla quale non si evince una preclusione per l’accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall’iscrizione a uno specifico percorso di istruzione, non essendo specificata la necessità o meno di una stretta correlazione tra l’attività lavorativa e il percorso di studi e formazione. Tuttavia, secondo l’Ispettorato, il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Perciò, fermi restando gli ulteriori requisiti di Legge, pur non derivando dalla delibera regionale la necessità di una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa, il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutarne la sussistenza.

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