Apprendistato professionalizzante in ambito sportivo: i chiarimenti Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 10 novembre 2023, n. 91, fornisce le indicazioni inerenti al corretto inquadramento contributivo e previdenziale per le assunzioni in apprendistato professionalizzante in ambito sportivo professionistico.
La circolare ricorda come tale previsione, in quanto contenuta nell’articolo 1, comma 154, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 di bilancio per l’anno 2022, si collochi a cavallo di due impianti normativi relativamente al comparto sportivo professionistico, la Legge n. 91/1981, ed il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, sicché attualmente è quest’ultimo che deve fungere da riferimento per individuare le fattispecie e gli ambiti (intesi come tipologie di pratiche sportive che sono considerate appunto professionistiche) attratti in tale disciplina.
La circolare Inps n. 91/2023 prosegue, poi, andando a ripercorrere la disciplina generale sotto il profilo contributivo e previdenziale prevista in caso di apprendistato, e quindi declina le peculiarità per quanto concerne quello professionalizzante in ambito sportivo, che sostanzialmente sono legate sotto il profilo normativo al requisito anagrafico che ne consente l’accesso.
L’apprendistato professionalizzante in ambito sportivo professionistico può essere attivato nei confronti di persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non abbiano ancora raggiunto i 24 anni (23 anni e 364 giorni).
Tutte le altre caratteristiche sono sostanzialmente conformate alla disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante, anche sotto il profilo specifico delle aliquote di finanziamento contributivo.
La circolare specifica poi le codifiche da utilizzare nell’invio del flusso UniEMens; specifica per l’apprendistato professionalizzante in ambito sportivo professionistico è il Tipo Lavoratore, che deve essere valorizzato con SP, avente il significato di Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante.