Apprendistato di primo livello: chiarimenti Inps rapporti instaurati nel 2023
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618, fornisce chiarimenti in merito a rapporti di apprendistato di primo livello instaurati nel corso dell’anno 2023.
La rilevanza del citato messaggio risiede nell’individuazione del corretto regime di prelievo contributivo da considerare per i rapporti di apprendistato di primo livello instaurati nell’anno 2023, alla luce della limitata durata del regime di miglior favore prevista per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 645, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per l’anno 2022.
La questione riguarda, nello specifico, i datori di lavoro che al momento dell’assunzione avevano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove, nei confronti dei quali (in deroga alla contribuzione prevista all’art. 1 comma 773, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), era prevista una totale esenzione in merito al prelievo previdenziale, relativamente ai primi tre anni, ed elevazione al 10 % per i periodi successivi.
Il messaggio Inps n. 3618/2023, nello specificare che tale regime è da considerarsi speciale e quindi circoscritto all’anno 2022, riafferma il ritorno all’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 773, dell’articolo 1, Legge di bilancio per l’anno 2007.
Il ruolo assolto dal citato messaggio è quindi quello di fornire organica definizione delle aliquote contributive applicabili ai citati rapporti, laddove instaurati nel corso del 2023, e relativamente a datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti.
Viene quindi confermata la riduzione (non costituente agevolazione contributiva) nella misura dell’8,50 % e del 7 % rispettivamente per il primo e secondo anno di apprendistato (primi 24 mesi), e l’applicazione a decorrere dal 25esimo mese di un’aliquota pari al 5%, in base a quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Sempre il messaggio Inps n. 3618/2023 riepiloga le altre peculiarità intrinseche del rapporto di apprendistato di primo livello sotto il profilo contributivo, ed in particolare l’esonero dal versamento del contributo inerente al finanziamento del c.d. Ticket licenziamento (così come del finanziamento alla disoccupazione involontaria).
È dovuta la contribuzione (per via dell’universalizzazione dell’accesso agli ammortizzatori sociali) per il finanziamento delle forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto.