Apprendistato: limitazione dello ius variandi e libera recedibilità in caso di inidoneità alla mansione
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 novembre 2024, n. 30657, ha stabilito che è vietato al datore di lavoro adibire l’apprendista ad altre mansioni diverse da quelle oggetto del contratto (e finalizzate all’acquisizione delle specifiche competenze professionali), con chiara limitazione dello ius variandi (articolo 2103, cod. civ.) tipico del potere organizzativo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato; con la conseguenza che in caso di inidoneità, fisica o psichica, allo svolgimento della mansione (afferente alla qualifica professionale da conseguire alla fine del periodo di apprendistato) tale da impedire, al datore di lavoro, di impartire la formazione e, all’apprendista, di riceverla viene meno l’oggetto del contratto: pertanto, il datore di lavoro è legittimato a recedere senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore (mansioni ulteriori e diverse il cui disimpegno è vietato ex lege).