Apprendistato duale: contribuzione in caso di trasformazione dell’apprendistato di I livello
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, ha offerto precisazioni in merito al regime contributivo da applicare in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Tenuto conto che la trasformazione del contratto, ai sensi dell’articolo 43, comma 9, D.Lgs. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è, altresì, tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (Cigo/Cigs) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l’Istituto precisa che, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.