Apprendistato di I tipo: orario di lavoro dei lavoratori quindicenni
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.11 del 21 marzo, ha offerto chiarimenti sulla disciplina dell’orario di lavoro dei minori di età superiore a 15 anni ma inferiore a 16, titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. I quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo scolastico, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, ex art.18, co.1, L. n.977/67.
Il Dicastero richiama infatti la sentenza di Cassazione, Sez. III, n.9516/03, che ha sottolineato le finalità di tutela della disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” e affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato.