Appalto: limite di 2 anni per la responsabilità solidale contributiva
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.29 del 15 dicembre, ha offerto chiarimenti in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, in particolare relativamente al periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt.35, co.28, D.L. n.223/06 e 29, co.2, D.Lgs. n.276/03.
Nel periodo di contemporanea vigenza delle disposizioni di cui all’art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03 e all’art.35, co.28, D.L. n.223/06 (conv. da L. n.248/06) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art.35, co.28. Ne consegue che, ai fini dell’applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorre tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.