26 Luglio 2018

Appalto illecito: i contributi a carico dell’utilizzatore

di Fabrizio Nativi

Con la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, l’INL, in base agli orientamenti giurisprudenziali formatisi, ha fornito chiarimenti per le fattispecie in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.

Per l’appalto illecito la sanzione amministrativa applicabile è quella di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo-appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore. Tale misura sanzionatoria esclude la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Quanto ai recuperi contributivi e retributivi, il lavoratore può richiedere la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo utilizzatore. Non sussiste più l’automatica costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, già prevista dalla L. 1369/1960. La diffida accertativa è adottabile sono nei confronti dello pseudo-appaltatore e non nei confronti dell’utilizzatore delle prestazioni, senza vittoriosa azione del lavoratore.

Sul piano contributivo, invece, il rapporto previdenziale intercorre tra datore di lavoro e Ente previdenziale e trova la propria fonte nella legge. È sufficiente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro essendo il rapporto contributivo sottratto alla disponibilità delle parti.  Conta soltanto il rapporto di lavoro instaurato con l’utilizzatore effettivo, che resta liberato soltanto dai pagamenti già effettuati dallo pseudo-appaltatore. Quest’ultimo resterebbe comunque coobbligato in solido nel versamento dei contributi imputati al datore di lavoro effettivo. Tali principi trovano applicazione nell’intera filiera degli appalti e anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da parte del consorzio a società consorziata.

 

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