Appalto e distacco illecito dopo il D.Lgs. n.8/16 non costituiscono reato
La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza 14 marzo 2016, n.10484, ha stabilito che, nei casi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art.29, co.1, D.Lgs. n.276/03, il Legislatore ha previsto la sola sanzione amministrativa dell’ammenda.
Successivamente, con il D.Lgs. n.8/16 – in vigore dal 6 febbraio 2016 – è stata depenalizzata l’ipotesi di reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e di distacco, a meno che non si tratti dell’ipotesi aggravata dello sfruttamento minorile. Da ciò consegue che sono depenalizzate – riconoscendosi solo un mero illecito amministrativo – le ipotesi di appalto illecito e distacco illecito, in quanto queste risultano punite con la sola pena dell’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e ogni giornata di lavoro.