7 Novembre 2024

Appalti: ecco la patente a punti

di Evangelista Basile Scarica in PDF

L’articolo 29, D.L. 19/2024, convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto la “patente a crediti” per i cantieri temporanei o mobili, novellando l’articolo 27, D.Lgs. 81/2008. Tale patente è regolamentata, altresì, dal D.M. 132/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024, che delega all’INL la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione. In forza di tale delega, il menzionato INL ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

Ma come funziona? La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell’articolo 5, D.M. 132/2024, ovvero la storicità dell’azienda; la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio; le attività, gli investimenti o la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Detti crediti possono, però, ovviamente, essere anche decurtati: l’articolo 27, comma 6, D.Lgs. 81/2008, ne prevede, infatti, la decurtazione in conseguenza di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni divenute definitive) emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi.

In caso di accertamento ispettivo che rilevi più violazioni, in ogni caso, la decurtazione dei crediti non può superare il doppio della penalizzazione prevista per la violazione più grave.

Tali provvedimenti devono essere comunicati entro 30 giorni, anche in via informatica, dall’Amministrazione emittente all’INL per la decurtazione dei crediti.

Gli Ispettorati territoriali devono contattare le competenti sedi giudiziarie per richiedere la trasmissione delle sentenze passate in giudicato relative agli illeciti commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.

I provvedimenti sanzionatori si applicano alle condotte illecite poste in essere dal 1° ottobre 2024 in poi, anche se la patente è stata rilasciata prima di tale data.

Cosa succede una volta decurtati i punti? Nel caso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, verrà imposto il divieto di operare in cantiere, salvo che non si tratti di completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto.

Ove tali divieti vengano violati, e, quindi, in caso di operatività senza patente o con patente con meno di 15 crediti, verrà inflitta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro (non soggetta a diffida ex articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008) e l’esclusione da lavori pubblici per 6 mesi.

Attenzione, perché anche il committente che non si premuri di controllare il possesso della patente e le condizioni di operatività sarà soggetto a una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell’articolo 157, D.Lgs. 81/2008.

Congruità della manodopera in Edilizia