25 Giugno 2019

Appalti endoaziendali e organizzazione autonoma dell’appaltatore

di Luca Vannoni

La ricorrenza nella prassi del sistema imprenditoriale di forme di esternalizzazione mediante contratti di appalto endoaziendali, dove l’attività viene svolta all’interno del ciclo produttivo del committente, ha determinato una forte attenzione, a livello ispettivo, come emerge anche dal documento di programmazione dell’attività ispettiva dell’INL, anche alla luce della reintroduzione della fattispecie della somministrazione fraudolenta.

La giurisprudenza di legittimità, parallelamente, procede con il consolidamento di principi applicabili al nuovo contesto economico, interpretando gli elementi contenuti nell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, che determinano la legittimità dell’appalto, come dimostra la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13641 del 21 maggio 2019, riguardante l’appalto dei servizi alla clientela nelle carrozze letto da parte di Trenitalia.

Nell’ordinanza della Cassazione – che ha confermato la legittimità dell’appalto – si sottolinea come l’esistenza di standard lavorativi e produttivi, spesso presenti per necessità legate alla qualità del servizio da offrire o alla funzionalità all’interno del processo produttivo, non sono sintomatici dell’assenza di organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore.  Inoltre, negli appalti la cui attività si materializza in rapporti di lavoro (appalti c.d. labour intensive), tale requisito può essere soddisfatto, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, proprio nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cassazione n. 30694/2018). Il divieto di interposizione di manodopera è viceversa ravvisabile laddove restino in capo all’appaltatore, che mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico.

La volatilità dell’organizzazione determina implicitamente la soggezione dei lavoratori al potere direttivo e organizzativo del committente, soprattutto quando non vi siano confini chiari nei segmenti produttivi esternalizzati.

 

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