21 Dicembre 2020

Ampliamento del potere di disposizione: le indicazioni INL

di Redazione

L’INL, con nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha offerto indicazioni sul potere di disposizione del personale ispettivo, ampliato dall’articolo 12-bis, D.L. 76/2020, che ha integralmente sostituito l’articolo 14, D.Lgs. 124/2004.

La disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali. Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al Ccnl applicato anche di fatto dal datore di lavoro (circolare INL n. 5/2020) e in relazione alla parte normativa ed economica del Ccnl; deve escludersi di norma, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato, il riferimento alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020).

La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.

L’Ispettorato precisa che l’utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore un’effettiva tutela. Deve evitarsi, quindi, l’adozione del provvedimento in questione laddove, pur consentita in astratto, determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

 

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