15 Settembre 2021

Gli ammortizzatori sociali nella transizione post COVID

di Paolo Bonini

La circolare Inps n. 125/2021 fa il punto sulle disposizioni relative alle integrazioni salariali, introdotte dagli ultimi interventi legislativi, in cui le norme emergenziali si intrecciano con la disciplina ordinaria, per accompagnare il sistema produttivo in quella che dovrebbe essere, almeno con riguardo a questa materia, una fase “intermedia” verso la normalità dopo l’emergenza epidemiologica. L’Istituto fornisce chiarimenti sul campo di applicazione delle nuove misure e sulle modalità operative per l’accesso e per la gestione amministrativa degli interventi.

 

Settore tessile-abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili – Articolo 50-bis, comma 2, D.L. 73/2021

Le aziende individuate tramite i codici ATECO 13, 14, 15 potranno richiedere ulteriori 17 settimane di trattamento Cigo con causale COVID-19 nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 (la procedura di richiesta sul sito Inps prevede l’utilizzo della causale “COVID 19 – DL 99/21”).

L’accesso a tali prestazioni non è subordinato all’effettivo utilizzo, in precedenza, delle integrazioni salariali con causale COVID-19.

I trattamenti sono esenti da contribuzione addizionale e le relative quote di Tfr restano a carico dei datori di lavoro.

Le aziende che si trovino in Cigs potranno applicare l’articolo 20, D.L. 18/2020, ossia sospendere i programmi Cigs e accedere alla Cigo COVID con il medesimo iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020 (causale “COVID 19 – DL 99/21 –sospensione CIGS”).

Il trattamento è riservato ai lavoratori in forza al 30 giugno 2021.

Anche in questo caso, le aziende che abbiano già richiesto interamente i trattamenti precedentemente previsti con causale COVID (13 settimane del D.L. Sostegni fino al 27 giugno), potranno ottenere la continuità dei trattamenti stessi, presentando domande relative a periodi a partire dal 28 giugno 2021.

Diversamente, i trattamenti potranno decorrere solo dal 1° luglio 2021.

In entrambi i casi, i trattamenti in continuità termineranno il 24 ottobre 2021.

Durante tali trattamenti opera il divieto di licenziamento economico individuale/collettivo nei termini già previsti in connessione con le altre misure emergenziali.

Le domande per trattamenti decorrenti dal 28 giugno o da luglio 2021 dovevano essere trasmesse entro il 31 agosto 2021.

Si applicano le norme già previste per le integrazioni emergenziali:

  • le domande devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno inizio le sospensioni/riduzioni di orario;
  • in caso di pagamento diretto, i modelli SR41 o gli UniEmens-CIG (obbligatori da ottobre 2021) dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento o entro 30 giorni dal ricevimento della Pec recante l’autorizzazione, se giunta successivamente al termine ordinario. Oltre tali termini, la prestazione e gli oneri accessori restano a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione sull’importo pari al valore della integrazione salariale non percepita e l’eventuale Anf per le giornate di lavoro non prestate.

Per l’esposizione dei conguagli nella denuncia UniEmens:

  1. Richiesta CIGO “COVID” senza sospensione di programma Cigs
    DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre:
    – CongCIGOAltCaus: “L082”;
    – <CongCIGOAltImp>: importo conguagliato;
  2. Richiesta CIGO “COVID” con sospensione di programma Cigs
    DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre:
    – CongCIGOAltCaus: “L083”;
    – <CongCIGOAltImp>: importo conguagliato.

 

Ammortizzatori ordinari senza contribuzione addizionale – Articolo 40, comma 3, D.L. 73/2021

La disposizione stabilisce che i datori di lavoro che dal 1° luglio 2021 fanno ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari (Cigo e Cigs) sono esonerati dal versamento della contribuzione addizionale fino al 31 dicembre 2021.

L’Inps afferma che il riferimento ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, ossia coloro che fino al 30 giugno 2021 potevano accedere alla Cigo con causale COVID, fa sì che risultino escluse dall’esonero le imprese soggette alla sola disciplina Cigs e non anche alla Cigo, quali ad esempio “le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti”.

La norma è, letteralmente, riferita alle riduzioni/sospensioni che abbiano luogo a partire dal 1° luglio 2021.

Pertanto, come già avvenuto nel “passaggio” dai trattamenti COVID della Legge di Bilancio a quelli del D.L. Sostegni, non risulta garantita la continuità di trattamento per coloro che abbiano utilizzato completamente le 13 settimane dello stesso Decreto Sostegni, esaurendo i trattamenti il 27 giugno. Di conseguenza l’Inps, in accordo con il Ministero del lavoro, potrà accettare domande con decorrenza 28 giugno 2021, ma solo per le suddette aziende.

Per le aziende che, invece, non abbiano utilizzato completamente le precedenti 13 settimane con causale COVID, la decorrenza possibile per l’esonero resta quella del 1° luglio 2021.

L’esonero è riferito a causali di Cig non riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili, già ordinariamente esclusi dalla contribuzione addizionale.

L’Inps afferma che le procedure di accesso agli ammortizzatori sono in questo caso soggette alle norme ordinarie riguardanti causali, modalità di accesso, procedure, incidenza sui limiti di durata, il pagamento diretto (solo in caso di documentate difficoltà finanziarie), con le uniche seguenti eccezioni:

  • non è richiesto il versamento della contribuzione addizionale;
  • per la sola Cigs, in considerazione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione i termini temporali relativi alla consultazione sindacale e alla procedura di richiesta previsti dagli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015.

Devono, quindi, applicarsi tutte le altre regole riguardanti l’accesso agli strumenti Cigo e Cigs, come l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e dei singoli trattamenti, i termini di presentazione delle domande, l’obbligo della presentazione di una relazione tecnica dettagliata (per la Cigo). Fac-simile di relazioni tecniche, distinti per singola causale di intervento, sono reperibili tra gli allegati alla circolare Inps n. 139/2016.

In particolare, per la Cigo, si ricorda che, in generale, l’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, prescrive che l’intervento sia preceduto da una comunicazione preventiva alle Rsa/Rsu e alle rappresentanze provinciali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che renda conto delle cause per le quali si invoca l’intervento, l’entità e la durata prevedibile delle sospensioni o riduzioni di orario, il numero dei lavoratori interessati. A seguito di tale comunicazione, su richiesta di una delle 2 parti, potrà aver luogo un esame congiunto della situazione aziendale avente ad oggetto “la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa”. La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla comunicazione preventiva, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. In sede di domanda si deve dar conto dell’avvenuta procedura, allegando copia della comunicazione preventiva e/o del verbale di accordo o mancato accordo. Nei settori edile e lapideo, la norma prevede che tale procedura si applichi unicamente alle richieste successive alla prima, ossia alle proroghe dei trattamenti oltre le 13 settimane continuative; tuttavia, in questi casi, occorre prestare attenzione all’esistenza di eventuali accordi territoriali di settore che possono prevedere procedure di consultazione anche in occasione della prima richiesta. Fanno, inoltre, eccezione le situazioni riconducibili agli eventi oggettivamente non evitabili a causa dei quali le sospensioni o riduzioni di orario non siano procrastinabili: in questi casi, l’impresa comunica alle rappresentanze sindacali la durata prevedibile dell’intervento e il numero dei lavoratori interessati. Nel caso in cui la riduzione di orario sia superiore a 16 ore settimanali, si procederà, entro 3 giorni dalla comunicazione e su richiesta di una delle parti interessate, a un esame congiunto avente ad oggetto la ripresa dell’attività produttiva e i criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro 5 giorni successivi alla richiesta di esame congiunto.

Per la Cigo, il termine ordinario per la presentazione della domanda coincide con il 15° giorno successivo all’inizio della sospensione o riduzione di orario. In via transitoria, per i periodi a partire dal 28 giugno o da luglio 2021, il termine era fissato al 31 agosto 2021; successivamente, tornano ad applicarsi i termini ordinari e le relative “sanzioni” in caso di ritardo: i trattamenti non potranno aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla presentazione della domanda e le eventuali integrazioni salariali perse dai lavoratori dovranno essere erogate dai datori di lavoro; sulle stesse, andrà calcolata e versata la contribuzione previdenziale.

La circolare ricorda che, in stretta connessione con le integrazioni salariali senza versamento della contribuzione addizionale, operano il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle eventuali relative procedure di conciliazione obbligatoria, così come il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle eventualmente già iniziate successivamente al 20 febbraio 2020, con le già previste eccezioni (cambi di appalto, accordi sindacali incentivati, etc.).

Per l’espozione dei conguagli nella denuncia UniEmens, si utilizzeranno i consueti codici (§ 7, circolare Inps n. 9/2017):

  1. Cigo:
    DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOCredAltre:
    – CongCIGOAltCaus à L038;
    – ImportoCongCIGO à importo conguagliato;
  2.  Cigs:
    DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito:
    – CongCIGSImporto: importo conguagliato.

Non deve essere riportato alcun codice causale relativo al conguaglio, che sarà attribuito dalla procedura automatizzata di ricostruzione del DM2013 virtuale (codice L040)

 

Ulteriore trattamento Cigs – Articolo 40-bis, D.L. 73/2021

La disposizione è stata introdotta nel testo del Decreto Sostegni-bis dal D.L. 99/2021 a favore delle aziende aventi diritto sia alla Cigo che alla Cigs che abbiano già raggiunto i limiti massimi di utilizzo degli strumenti ordinari nel biennio/quinquennio mobile.

Si prevede, quindi, un trattamento Cigs in deroga ai limiti massimi, sia complessivi sia per singolo ammortizzatore, senza contribuzione addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2021.

Le richieste dovranno essere inviate al Ministero del lavoro (canale telematico CIGSonline).

La circolare non menziona la partecipazione del Mise, teoricamente prevista dall’articolo 40-bis, comma 1, D.L. 73/2021.

L’inps autorizzerà, quindi, il conguaglio o il pagamento diretto secondo le regole ordinarie.

Anche in questo caso restano precluse le procedure di licenziamento economico individuale e/o collettivo, nei termini e con le eccezioni già previste dalla normativa emergenziale.

Per l’esposizione dei conguagli nella denuncia UniEmens:

DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSAltre:

  • CongCIGSAltCaus: “L067”;
  • <CongCIGSAltImp>: importo conguagliato.

 

Trattamento speciale di solidarietà imprese industriali – Articolo 40, comma 1, D.L. 73/2021

La nuova norma prevede che le aziende potenzialmente destinatarie della Cigo con causale COVID (non più accessibile dal 30 giugno 2021) possano stipulare uno speciale accordo di solidarietà della durata massima di 26 settimane, utilizzabili dal 26 maggio ed entro il 31 dicembre 2021, quale misura alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015 e “svincolata dalla normativa emergenziale”. Tali settimane non rientrano nel computo dei limiti complessivi di durata delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. 148/2015 (articoli 4, 12, 22).

La circolare chiarisce, innanzitutto, l’ambito di applicazione della norma: nonostante il trattamento sia definito “straordinario”, lo stesso potrà essere utilizzato anche dalle aziende con organico medio inferiore a 15 unità nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, purché rientrino nell’ambito di applicazione della Cigo, definito dall’articolo 10, D.Lgs. 148/2015.
Condizione per l’accesso: avere subìto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019.

I lavoratori potenzialmente destinatari sono quelli in forza alla data del 26 maggio 2021.

Lo strumento è attivabile previa stipula di un accordo collettivo tra azienda e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, oppure con la Rsa/Rsu.

Oggetto dell’accordo è la riduzione dell’attività dei dipendenti, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività successivamente all’emergenza epidemiologica.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Ferma restando tale media, la riduzione massima per il singolo lavoratore può arrivare fino al 90% nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo.

L’impresa potrà modificare in aumento l’orario concordato per rispondere ad eventuali sopravvenute esigenze di maggior lavoro, a condizione che tale possibilità sia stata prevista nell’accordo sindacale.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria è pari al 70% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, senza applicazione dei massimali previsti dall’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015; i lavoratori avranno comunque diritto all’accredito della contribuzione figurativa.

Le aziende non dovranno versare alcuna contribuzione addizionale.

Gli aumenti retributivi derivanti dalla contrattazione aziendale eventualmente riconosciuti nei 6 mesi precedenti la stipula dell’accordo non sono considerati nella base di calcolo delle integrazioni salariali, mentre gli aumenti intervenuti successivamente determinano una riduzione dell’ammontare delle integrazioni stesse.

Trattandosi di intervento straordinario, l‘autorizzazione al trattamento è di competenza del Ministero del lavoro e l’erogazione della prestazione potrà avvenire con le consuete modalità (anticipo e conguaglio, oppure pagamento diretto), secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

Si tratta di uno speciale accordo di solidarietà in cui le deroghe espresse al regime ordinario sono individuabili unicamente con riferimento ai limiti di durata massima, all’ammontare delle integrazioni salariali e alla contribuzione addizionale; ciononostante l’Inps afferma che “durante i periodi di integrazione salariale le quote di Tfr maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro”, sebbene la normativa ordinaria ponga tali quote a carico della Cigs. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di tesoreria dovranno versare normalmente le quote di Tfr maturate durante il periodo di integrazione salariale.

Per l’esposizione dei conguagli nella denuncia UniEmens:

  • DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSAltre
  • CongCIGSAltCaus à “L066”;
  • CongCIGSAltImp à importo conguagliato.

 

D.L. 103/2021: trattamenti in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, come individuate con D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 1, D.L. 207/2012, convertito in L. 231/2012, ma con un organico di almeno 1.000 unità, potranno richiedere ulteriori 13 settimane di Cigo con causale “COVID 19 – DL103/21”, utilizzabili fino al 31 dicembre 2021, anche interrompendo eventuali trattamenti Cigs in corso, con le modalità descritte nella circolare Inps n. 47/2020 (causale “COVID 19 – DL 103/21 –sospensione CIGS”).

Durante il trattamento permane il divieto di licenziamento economico individuale e collettivo nei già noti termini, condizioni e con le relative eccezioni.

Il trattamento può essere fruito in continuità con gli eventuali precedenti trattamenti richiesti in forza del D.L. Sostegni ed è attivabile per i lavoratori in forza al 21 luglio 2021.

Non è dovuta la contribuzione addizionale, mentre il Tfr resta a carico dei datori di lavoro.

Sono invariati i termini di trasmissione delle domande e dei dati necessari per il pagamento diretto già previsti dalle norme emergenziali.

In fase di prima applicazione, le domande relative a periodi iniziati dal 28 giugno o durante il mese di luglio 2021 dovevano essere trasmesse entro il 31 agosto 2021.

Per l’esposizione dei conguagli nella denuncia UniEmens:

  1. Richiesta Cigo “COVID” senza sospensione di programma Cigs:
    – per prestazioni eccedenti i normali limiti di fruizione
    DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre:
    – CongCIGOAltCaus: “L084”;
    – <CongCIGOAltImp>: importo conguagliato;
    – se le prestazioni rientrano negli ordinari limiti di fruizione si utilizza l’ordinario codice “L038”.
  2. Richiesta Cigo “COVID” con sospensione di programma Cigs
    – per prestazioni eccedenti i normali limiti di fruizione
    DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre:
    – CongCIGOAltCaus: “L085”;
    – <CongCIGOAltImp>: importo conguagliato;
    – se le prestazioni rientrano negli ordinari limiti di fruizione si utilizza l’ordinario codice “L038”.

 

Aziende di particolare rilevanza strategica – Articolo 45, D.L. 73/2021

Il trattamento Cigs già previsto dall’articolo 44, D.L. 109/2018, per aziende che cessano l’attività produttiva attraverso procedure di cessione dell’attività stessa, volte al riassorbimento occupazionale, potrà essere prorogato di 6 mesi con richiesta dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 per le aziende che abbiano incontrato fasi di particolare complessità nel completamento dei relativi programmi, qualora le aziende in questione abbiano particolare rilevanza strategica.

È quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 44, D.L. 109/2018, introdotto con l’articolo 45, D.L. 73/2021.

La proroga potrà essere avviata previa stipula di un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione del Mise e della Regione interessata.

Le quote di Tfr relative alla retribuzione persa saranno poste in capo allo speciale trattamento Cigs, secondo quanto anticipato dal messaggio Inps n. 3920/2020. L’Inps annuncia che fornirà successive istruzioni operative.

 

Aziende del settore aereo che cessano l’attività – Articolo 50-bis, comma 1, D.L. 73/2021

La proroga di cui sopra può essere concessa anche alle aziende del trasporto aereo che abbiano fruito dei 10 mesi di trattamento straordinario concessi a norma dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020.

Si tratta delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (Coa) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020, senza essere sottoposte a procedure concorsuali all’atto della stipula dell’accordo in sede governativa in cui si preveda, alternativamente, la cessione dell’azienda o di un suo ramo, oppure l’attivazione di misure di politica attiva volte alla rioccupazione dei lavoratori.

La proroga di 6 mesi è concessa in via eccezionale, previo ulteriore accordo in sede governativa, per periodi compresi tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2021.

La proroga è concessa in deroga ai limiti temporali ordinari, sia complessivi (Cigo+Cigs) sia specifici per la Cigs, come fissato dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015.

In questo caso, però, le quote di Tfr maturate durante il trattamento restano a carico dei datori di lavoro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

Disposizioni generali per il trattamento di integrazione salariale casse ordinarie e fondi di solidarietà bilaterali