Ammortizzatori sociali in deroga: l’Inps riepiloga la normativa
L’Inps, con circolare n.56 del 29 marzo, ha riepilogato il quadro normativo in tema di ammortizzatori sociali in deroga, in seguito alle novità apportate da D.Lgs. n.148/15, L. n.208/15 e D.M. n.83473/14.
In relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga il D.I. n.83473, art.2, co.7, prevede che la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, deve essere presentata entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L’art.15, co.2 e l’art.25, co.1 e 2, D.Lgs n.148/15 stabiliscono invece i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cigo e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale per la Cigs, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
Considerato che, il disposto dell’art.2, co.7, D.I. n.83473/14, come sopra chiarito, ha natura di norma speciale e complementare rispetto al D.Lgs. n.148/15, resta confermata la disciplina ivi contenuta in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.