5 Febbraio 2016

Ammortizzatori sociali in deroga: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.4 del 2 febbraio, ha offerto chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga, raccordando le disposizioni del D.Lgs. n.148/15, della L. n.208/15 e del D.I. n.83473/14:

  • il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di Cig in deroga è di dodici mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, salvo quanto previsto dal co.1, art.6, D.I. n.83473/14;
  • gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante sono destinatari di: Cigs, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”; Cigo, se dipendenti di imprese che rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie; Cig in deroga, se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.
    Gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante e gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui sopra, sono destinatari di Cig in deroga;
  • la nuova disciplina introdotta dall’art.5, D.Lgs. n.148/15, che prevede una misura progressiva per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa quella in deroga;
  • il co.3, art.7, D.Lgs n.148/15, stabilisce che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”: tale nuova disciplina trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa quella in deroga;
  • relativamente alla Cig in deroga è confermato che l’azienda presenta all’Inps e alla Regione istanza telematica di concessione o proroga, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di Cigd decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda (co.7, art.2, D.I. n.83473/14). Il D.Lgs. n.148/15 fissa invece i termini di presentazione delle domande in 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cigo e in 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale per la Cigs, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda;
  • la corresponsione delle quote di Tfr maturate durante il periodo di Cig in deroga resta a carico del datore di lavoro;
  • la Legge di Stabilità 2016 ha incrementato di 250 milioni di euro, per l’anno 2016, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: il trattamento di Cig in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno; il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.