8 Aprile 2020

Ammortizzatori sociali COVID-19: le aziende e i lavoratori interessati

di Luca Vannoni

Facciamo il punto sul quadro che si è delineato dopo il D.L. 18/2020 e la circolare Inps n. 47/2020 in materia ammortizzatori sociali, riepilogando quali sono gli strumenti applicabili alle singole imprese e i lavoratori destinatari.

 

Introduzione

Con l’emanazione della circolare Inps n. 47/2020, è possibile ricostruire il quadro degli ammortizzatori sociali che il Governo ha approntato per gestire l’emergenza COVID-19, partendo dal primo Decreto, il D.L. 9/2020, limitato alle aree del nord Italia inizialmente coinvolte nell’epidemia, a cui è seguito il D.L. 18/2020, con misure per tutto il territorio italiano. Ovviamente, essendo misure legate alla gestione di un’emergenza, e tenuto conto che si tratta di D.L., che dovranno essere convertiti in Legge, la situazione potrebbe evolversi (sembra ormai certa l’emanazione di un nuovo Decreto dopo Pasqua); ad ogni modo, anche per tale ragione, diviene importante sistematizzare quanto ad oggi emanato, mantenendo come punto di vista di analisi le aziende dei vari settori di attività e i relativi lavoratori.

 

I lavoratori beneficiari degli ammortizzatori COVID-19

Innanzitutto, partiamo definendo una prima problematica riguardante i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali COVID-19, intendendosi con tale categoria gli istituti esistenti, come la Cigo, ricalibrata sulle sospensioni e cali di attività conseguenti l’epidemia, e di nuova introduzione, come la Cigd per le aziende escluse dagli ammortizzatori ordinari.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, D.L. 18/2020, la Cigo e l’assegno ordinario COVID-19, nonché la Cigd, si applicano esclusivamente ai lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, senza l’applicazione del requisito delle 90 giornate di anzianità presso l’unità produttiva (articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015).

Come chiarito dalla circolare Inps n. 47/2020, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e nei casi di lavoratore di cambio appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro: pertanto, in tali casi, l’assunzione al 23 febbraio 2020, nel caso in cui il trasferimento o il cambio appalto siano successivi, andrà verificata presso il cedente o il precedente appaltatore.

Quindi, i lavoratori assunti successivamente a tale data non potranno accedere agli ammortizzatori COVID-19: è opportuno precisare che è assai probabile che, sul punto, si proceda a una revisione in occasione della conversione in Legge, viste le forti incongruenze che genera: per un’azienda che acceda alla Cigo/assegno ordinario per sospensioni successive al 23 febbraio, per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e la sospensione dovrebbe accedere alla Cigo in pieno regime D.Lgs. 148/2015 (con le semplificazioni previste per gli eventi non oggettivamente evitabili, con presentazione della domanda entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento).

 

Tipologie contrattuali e ammortizzatori sociali

Oltre alla verifica della data di assunzione, è opportuno procedere con alcune valutazioni relative ai diversi contratti di lavoro subordinato esistenti nel nostro ordinamento e alla compatibilità con gli ammortizzatori sociali.

In primo luogo, è opportuno evidenziare che sono esclusi dagli ammortizzatori sociali, per espressa previsione di Legge, i dirigenti e i lavoratori a domicilio (articolo 1, D.Lgs. 148/2015), nonché i lavoratori domestici per quanto riguarda la Cigd (articolo 22, comma 2, D.L. 18/2020).

L’esclusione per i lavoratori a domicilio, chiaramente, non si estende ai lavoratori in smart working (o lavoro agile), in quanto sono 2 tipologie contrattuali assolutamente distinte – una, il lavoro a domicilio, quasi da archeologia giuslavoristica, l’altra, simbolo dell’adeguamento tecnologico dei contratti di lavoro.

Per quanto riguarda i contratti a orario ridotto, come il part-time e il lavoro intermittente, detto che per il part-time non si determinano particolari problematiche nell’includerli tra i destinatari (l’unica precisazione riguarda l’integrabilità di ore che rientravano nel contratto), qualche considerazione in più è dovuta per i lavoratori intermittenti e per i lavoratori a termine.

 

Lavoro intermittente

Come noto, il contratto intermittente si caratterizza per il fatto che nei periodi di disponibilità il lavoratore non matura alcun trattamento economico o normativo (articolo 13, comma 4, D.Lgs. 81/2015). L’Inps, con circolare n. 41/2006, chiarì che, dovendo “le integrazioni salariali … integrare o sostituire una perdita di retribuzione effettiva”, il lavoratore intermittente poteva accedere all’ammortizzatore sociale solo se “il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali”.

Al di là di tale indicazione, aziende e professionisti del lavoro quasi mai si sono preoccupate di questa tipologia contrattuale, sia perché nell’area di applicazione Cigo/assegno ordinario non è particolarmente utilizzato, sia perché le chiamate difficilmente coprono archi temporali consistenti e, pertanto, la conseguenza più naturale di piccole o grandi crisi era di non procedere con ulteriori chiamate. Rispetto alla disciplina vigente nel 2006, si ricorda che l’articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015, prevede ora l’obbligo di comunicazione amministrativa preventiva della chiamata (con periodi coperti massimo di 30 giorni).

Ora, stante l’estensione della crisi e, soprattutto, tenuto conto che il settore in cui si utilizza maggiormente (pubblici esercizi, hotel, etc.) è uno dei più colpiti, ci si è posti il problema delle tutele da riconoscere a tali lavoratori.

Diversi accordi quadro regionali per la Cigd hanno previsto disposizioni ad hoc, anche se nella norma di riferimento – se così possiamo chiamarla, stante la pochezza di dettagli – l’articolo 22, D.L. 18/2020, non vi sono espliciti richiami.

Ad esempio, la Regione Lombardia (accordo 23 marzo 2020) prevede che i lavoratori intermittenti (comunque assunti prima del 23 febbraio 2020) possano accedere alla Cigd “nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi”.

Sulla questione è poi intervenuta la circolare Inps n. 47/2020, in cui si legge che

“L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”.

Tenuto conto sia delle caratteristiche contrattuali e normative sopra indicate, sia del richiamo nella circolare n. 47/2020 alla precedente circolare n. 41/2006, non sembra possibile riconoscere integrazioni in deroga (ma lo stesso ragionamento lo si ritiene estensibile anche nel caso in cui sia operativo il Fis) solo sulla base delle precedenti chiamate: la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi rappresenta, infatti, un limite massimo, ma non può costituire motivo di integrazione se non si dimostra che si è persa retribuzione (diritto che si determina dalla effettiva chiamata del lavoratore) e non solo possibili occasioni di lavoro.

 

Proroga contratti a tempo determinato

I ragionamenti dedicati al lavoro intermittente possono essere estesi a una situazione analoga, sia per specifico ambito di diffusione (turismo e pubblici esercizi) sia per i principi sottesi, è cioè se sia possibile prorogare un contratto a termine durante la pendenza di un cassa integrazione solo al fine di poter mantenere l’ammortizzatore, stante la sospensione dell’attività.

Due sono le problematiche che si evidenziano: da una parte, il divieto contenuto nell’articolo 20, D.Lgs. 81/2015, di utilizzare contratti a termine durante le sospensioni (vi è un divieto del tutto assimilabile anche nel lavoro intermittente) sembra giuridicamente precludere tale manutenzione contrattuale; inoltre, la proroga di un contratto funzionale solo alla percezione di una prestazione previdenziale e non allo svolgimento di un’attività lavorativa sembra essere situazione di frode, ancorché finalizzata alla tutela dei lavoratori.

Situazione diversa sarebbe se il datore di lavoro, durante la sospensione, trasformasse il contratto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale verticale): in questo caso, oltre a non essere motivo esclusivamente determinante l’intento fraudolento, non vi sono divieti espressi, ma chiaramente si deve valutare, in un futuro abbastanza incerto, se tale trasformazione potrà generare ulteriori problematiche finita la cassa COVID 19.

 

Somministrazione di lavoro

I lavoratori in somministrazione, essendo dipendenti delle agenzie per il lavoro e non del datore di lavoro che ne utilizza la prestazione, saranno soggetti, a prescindere dallo strumento utilizzato dall’utilizzatore per i propri dipendenti diretti, al Fondo di solidarietà istituito presso Forma.Temp, (accordo 25 novembre 2015 e successivo D.M. 95074/2016).

 

Cigo COVID-19: le aziende interessate

Operate queste brevi considerazioni sui lavoratori interessati, spostiamo l’attenzione alle aziende, partendo dalla Cigo COVID-19.

Si ricorda che, come ricordato dalla circolare Inps n. 47/2020, ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 148/2015, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Si ricorda il trattamento Cigo COVID-19, ferma restando l’attuale durata massima pari a 9 settimane, non è soggetto ai limiti di durata massima complessiva dei trattamenti, previsto dall’articolo 4, D.Lgs. n. 148/2015 (24 mesi – 30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo – nel quinquennio mobile), e di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 148/2015: pertanto, possono richiedere il trattamento di Cigo con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

Infine, è opportuno richiamare quanto previsto dall’articolo 20, D.L. 18/2020, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario: possono sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, con accesso al trattamento di Cigo COVID-19, qualora ovviamente rientrino anche nella disciplina della Cigo (articolo 10, D.Lgs. 148/2015): se non rientrano nel campo di applicazione della Cigo (ad esempio aziende del Terziario con oltre 50 dipendenti) possono presentare domanda di Cigd COVID-19.

 

Settore agricolo

Le aziende agricole dovranno accedere alla Cisoa per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.

I lavoratori destinatari della prestazione, come regola generale, sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’articolo 2, D.Lgs. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.

 

Assegno ordinario Fis

Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (Fis) i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I, D.lgs. 148/2015 (Cigo e Cigs), e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015. Ricordiamo che, in assenza delle previsioni del D.L. 18/2020, l’assegno ordinario spetterebbe esclusivamente alle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

Come visto per la Cigo, anche l’assegno ordinario COVID-19, fermA restando l’attuale durata massima pari a 9 settimane, non è soggetto ai limiti di durata massima complessiva dei trattamenti, previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 148/2015 (24 mesi – 30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo – nel quinquennio mobile), e di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 148/2015: pertanto, possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

Datori di lavoro rientranti nel Fis
Settore CSC CA
Industria 1.XX.XX Con 4A e se 3X solo tra +5 e ≤15

Con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15

Con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e ≤15

1.15.04 escluso se 2X
1.15.05 e 1.15.06 con 2E solo tra +5 e ≤15
1.18.08 escluso se 1M
1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01
Enti 2.XX.XX Con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, Assicurazioni, Tributi 6.01.XX escluso se 3D o 3F
6.02.XX escluso se 2V
6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)
Terziario 7.01.XX – 7.02.XX – 7.03.01 solo tra +5 e ≤50
7.04.01
7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 – 7.05.04
7.06.01 – 7.06.02
7.07.01 – 7.07.02
7.07.03 escluso se 9U
7.07.04
7.07.05 se con 3X solo tra +5 e ≤15
7.07.06
7.07.07
7.07.08 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +5 e ≤15

7.07.XX
7.07.09
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioli)

Relativamente al requisito dimensionale, con la circolare n. 176/2016, l’Inps ha chiarito che la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente e nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, ancorché esclusi da prestazioni (lavoratori a domicilio, dirigenti, etc.), compresi gli apprendisti, e utilizzando le specifiche regole per tempi determinati, part time e intermittenti contenute nel D.Lgs. 81/2015 (si ricorda che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9, D.Lgs. 81/2015; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18, D.Lgs 81/2015: infine, i tempi determinati sono computati in media mensile nei 2 anni precedenti).

Si sottolinea come, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.L. 18/2020, possono presentare domanda di assegno ordinario COVID-19 anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020 (23 febbraio 2020), hanno in corso un assegno di solidarietà: la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

 

Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

La circolare Inps n. 47/2020 tratta anche il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba), evidenziando che non sono previsti limiti dimensionali (e quindi si applica a partire da 1 dipendente) e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo: l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

Si sottolinea che il Fsba non sembra essere totalmente allineato sulla questione, riconoscendo l’automaticità della prestazione, ma ricordando che si procederà con il recupero della contribuzione dovuta e non versata.

 

Cassa integrazione in deroga

Definito l’ambito di applicazione degli strumenti ordinari, è possibile determinare l’ambito di operatività della Cigd prevista dal D.L. 18/2020.

In particolare, l’articolo 22, comma 1, D.L. 18/2020, prevede che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di Cigd, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli (ad esempio Otd esclusi dalla Cisoa) , della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La circolare Inps n. 47/2020 ha chiarito che possono accedere alla Cigd le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).

Infine, come previsto dall’articolo 22, comma 7, D.L. 18/2020, alla Cigd sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo si aggiungono alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17, D.L. 9/2020.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

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