Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: profili contributivi
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, ha informato che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe), alle previsioni di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato prorogato al 30 giugno 2023.
Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fis, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
L’Istituto ricorda che, fino all’adeguamento dei singoli D.I. istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del Fis e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (circolare Inps n. 76/2022, paragrafi 5 e 6).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Fis è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. Conseguentemente, sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).
Infine, il messaggio rammenta che, per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento della Cigs, i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
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