31 Marzo 2022

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: indicazioni operative

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1403 del 29 marzo 2022, relativamente all’ampliamento della platea di soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a opera della Legge di Bilancio 2022, ha ricordato che l’articolo 1, commi 191 e 192, L. 234/2021, modificando gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 148/2015, ha stabilito che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, e dal Fis, di cui all’articolo 29, D.Lgs. 148/2015) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, qualunque sia la tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).

In relazione ai conseguenti adempimenti contributivi concernenti le tipologie contrattuali suddette, l’Istituto precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UniEmens sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori. I codici evento aggiornati sono rilevabili nell’Allegato Tecnico UniEmens.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Disposizioni generali per il trattamento di integrazione salariale casse ordinarie e fondi di solidarietà bilaterali