Ammortizzatori COVID anche per lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, ha chiarito che, in base al disposto dell’articolo 41, D.L. 23/2020, le prestazioni di Cigo, assegno ordinario e Cigd con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47/2020, sono riconoscibili anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020: pertanto, le prestazioni sono riconosciute per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22, D.L. 18/2020, prima della novella introdotta dall’articolo 41, D.L. 3/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto dell’originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, l’Istituto precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Si ricorda che il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
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