25 Ottobre 2022

Alluvione Marche settembre 2022: adempimenti semplificati estesi a Fis e Fondi di solidarietà bilaterali

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022, ha chiarito che i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel messaggio n. 3498/2022, in relazione alla Cigo, trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dall’alluvione che ha interessato il territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022 e rientranti nel campo di applicazione del Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015.

Conseguentemente, si evidenzia che per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

  • non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
  • le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il Fis, dall’articolo 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi.

Riguardo all’informativa sindacale, la stessa non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle Rsa o alla Rsu, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. Al riguardo, si ricorda che qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura Inps territorialmente competente.

Per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nei territori di Ancona e Pesaro e che presentano le domande di assegno di integrazione salariale con causale “Incendi – crolli – alluvioni” la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

 

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