Allievi corsi ordinamentali di istruzione/formazione: gestione assicurativa
L’Inail, con circolare n.4 del 23 febbraio, offre istruzioni operative in ordine all’istituzione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto dall’art.32, co.8, D.Lgs. n.150/15.
La nuova norma introduce, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. Dall’applicazione del premio speciale unitario resta escluso il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.), per il quale l’obbligo assicurativo viene assolto con le modalità ordinarie per il calcolo e il pagamento del premio.
Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo, che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.
La circolare dettaglia tutti gli adempimenti che le istituzioni formative e gli istituti scolastici devono porre in essere per la gestione del rapporto assicurativo degli allievi.