L’aliquota contributiva per gli apprendisti non è uno sgravio
di Evangelista BasileCon sentenza n. 6428 del 15 marzo 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla storica differenza intercorrente fra la speciale aliquota contributiva prevista per l’apprendistato e le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Secondo la Corte, la minore aliquota riservata dalla legge in favore delle assunzioni con contratto di apprendistato si è sempre differenziata – all’interno del sistema generale di regolamentazione del finanziamento della previdenza sociale – da quella stabilita per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Storicamente, infatti, il Legislatore ha introdotto benefici di natura contributiva e misure di fiscalizzazione degli oneri sociali al fine di attuare scelte specifiche di politica economica – tendenti ad esempio a incentivare l’occupazione nei territori del Mezzogiorno ovvero a favorire taluni settori della produzione – ma gli interventi in questione altro non sono che scelte di carattere contingente.
Si tratta, in buona sostanza, di sgravi concessi subordinatamente all’erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dall’articolo 10, L. 30/2003, al fine di incentivare l’occupazione e rendere più competitive le imprese.
Ma il suddetto articolo, laddove subordina la concessione degli sgravi all’integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, si riferisce ai benefici derivanti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e non all’ipotesi dell’aliquota contributiva ridotta.
Nel momento in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un’aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori ovvero per specifiche tipologie contrattuali (quale l’apprendistato) non saremo di fronte a un’agevolazione, ma a una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge.
Pertanto, conclude la Corte, all’aliquota inferiore prevista per l’apprendistato non si applicherà l’articolo 10, L. 30/2003, e, dunque, la concessione della stessa non sarà subordinata all’applicazione integrale della contrattazione collettiva.
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