12 Aprile 2016

Al via la detassazione premi 2016

di Roberto Lucarini

 

 

Con la firma del decreto interministeriale 25 marzo 2016, richiesto a fini attuativi dalla L. n.208/15, sta finalmente per iniziare l’operazione di detassazione dei premi di risultato. Si dovrà ancora attendere la sua pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, e l’avviso in G.U., azioni non ancora effettuate al momento in cui scrivo. Poi sarà via libera all’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata del 10%. Come si ricorderà, infatti, l’ultima versione fu concessa nel 2014, saltando di fatto lo scorso anno.

Sarebbero tante le cose da dire, da sottolineare; vediamo di indicarne sinteticamente alcune.

I nuovi limiti quantitativi sono tra loro contraddittori, rispetto al passato:

  • € 2.000,00 annui, quale limite al premio detassabile, contro € 3.000,00 della versione 2014;
  • il non superamento del limite di € 50.000,00, quale reddito di lavoro dipendente nell’anno 2015, restando sotto il quale il soggetto fruitore potrà effettivamente ottenere l’agevolazione fiscale (l’ultima versione aveva tale limite posto a € 40.000,00).

Risultato: si riduce l’importo del premio detassabile ma si amplia la categoria dei soggetti.

Molta attenzione, inoltre, alla definizione di premio. La strada scelta, stavolta, è ben diversa dalle precedenti “edizioni”. Saranno infatti detassati soltanto i reali premi di risultato, fruibili anche sotto forma di distribuzione di utili, e non anche quella c.d. retribuzione di produttività che, in precedenza, aveva concesso l’agevolazione su varie voci di retribuzione, ad esempio gli straordinari. Attenzione quindi alla stesura degli accordi; una genericità, come spesso riscontrata in passato, non sarà accettata.

Sul tema contrattuale ricordo che l’erogazione premiale dovrà discendere da accordi di secondo livello, quindi aziendali o territoriali; no, dunque, ad accordi singoli o plurimi.

Novità in vista anche sul deposito dei contratti e conseguente loro monitoraggio. Confermato il termine di deposito nei 30 giorni dalla stipula ovvero, per accordi stipulati prima del vigore del decreto, nei 30 giorni dalla pubblicazione di quest’ultimo. Si dovrà inoltre, obbligatoriamente, utilizzare il modello proposto in allegato all’atto interministeriale, il quale impone alcune indicazioni da tenere in massima considerazione.

Vedremo cosa ci diranno sul tema – poiché si spera lo facciano a breve – il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate. Molte regole, tuttavia, potranno mutuarsi da precedenti interventi amministrativi.

Se, come spesso è stato sostenuto negli ultimi anni, si dovrà concedere sempre più spazio alla contrattazione di prossimità, cosa questa che ritengo importante, è anche giusto che il Legislatore azioni di conseguenza le varie leve in suo possesso per incentivare tale forma. La detassazione è certamente una di queste, anche se una sua maggiore “consistenza” sarebbe stata senz’altro apprezzata. Ben conosciuti limiti di politica macroeconomica, purtroppo, hanno senz’altro influenzato la scelta. Finché il nostro Stato non si deciderà, seriamente, a ridurre alcune proprie spese inutili, c’e tuttavia poco da sperare.