23 Luglio 2019

L’aggiornamento delle sanzioni per il distacco transnazionale

di Fabrizio Nativi

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, D.Lgs. 136/2016, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Ai fini previdenziali dovrà preliminarmente procedersi al disconoscimento del Modello A1.

Indipendentemente dal disconoscimento del modello A1, saranno applicabili le sanzioni per la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto e la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, a carico di distaccante e distaccatario. In ogni caso l’ammontare di tale ultima sanzione amministrativa non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Le sanzioni applicabili per l’inadempimento degli obblighi amministrativi previsti dal D.Lgs. 136/2016, sono state oggetto di maggiorazione per opera dell’articolo 1, comma 445, lettera d), L. 145/2018. In particolare, per le violazioni consumate a partire dal 1° gennaio 2019, sono aumentati del 20% gli importi dovuti per le sanzioni di cui all’articolo 12, D.Lgs. 136/2016.

Inoltre, in caso di reiterazione, le maggiorazioni del 20% sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti.

Per gli adempimenti amministrativi sono previste le seguenti sanzioni:

  • mancata effettuazione della comunicazione di distacco: sanzione da 180 a 600 euro (da 210 a 700 in caso di recidiva);
  • mancata conservazione della documentazione in materia di lavoro: sanzione da 600 a 3.600 euro (da 700 a 4.200 euro in caso di recidiva);
  • mancata designazione di un referente incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti: sanzione da 2.400 a 7.200 euro (da 2.800 a 8.400 in caso di recidiva);
  • mancata designazione di una persona, che agisca in qualità di rappresentante legale, ai fini della negoziazione collettiva: sanzione da 2.400 a 7.200 euro (da 2.800 a 8.400 in caso di recidiva).

 

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