13 Febbraio 2020

L’Agenzia delle entrate prova a spiegare i nuovi obblighi sulle ritenute negli appalti

di Luca Vannoni

A 5 giorni dalla prima scadenza per gli F24 separati per appalti et similia endoaziendali, con corrispettivi annui superiori a 200.000 euro, con prevalente utilizzo di manodopera e con l’utilizzo di beni riconducibili al committente, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n 1/E del 12 febbraio 2020, sforna 35 pagine di “primi chiarimenti”(!?), non immuni da sviste grossolane, suggellando così, se mai ce n’era il bisogno, il vero vincitore della parabola iniziata con il D.L. 124/2019, cioè la burocrazia.

Non si nega, evidentemente, la necessità di eliminare dal mercato soggetti che, mediante forme di somministrazioni illecite accompagnate da compensazioni fraudolente e omissioni nei versamenti, sgretolano la libera concorrenza e, forse, le misure introdotte qualche risultato lo otterranno, pur con qualche dubbio, visto che situazioni patologiche del mercato del lavoro dovrebbero essere contrastate in ottica ispettiva e di accertamento. Il problema è che si è creato, di fretta e furia, un adempimento che comporta una serie di problematiche, anche per rimanerne esclusi, alle tante imprese oneste. Se è vero, come emerge nella circolare dell’Agenzia, che “sono stati individuati soggetti che operano in qualità di appaltatori maggiormente nei settori della logistica, dei servizi alle imprese nonché nei settori alimentare e meccanica”, forse era meglio dedicare ancor più rigore nel contrasto sul campo a tali situazioni.

Ad ogni modo, in queste poche righe vediamo 2 passaggi significativi della circolare n. 1/E/2020.

Viene previsto un periodo di tolleranza fino al 30 aprile 2020 per il mancato utilizzo delle deleghe distinte, sempre che l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali: il problema è che tale circostanza esclude sempre l’applicazione di sanzioni e, quindi, sembra una tolleranza di facciata, tanto che viene comunque richiesto che entro il 30 aprile sia fornita al committente “la documentazione indicata al paragrafo 4.2”, cioè l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con il dettaglio di ore di lavoro, retribuzione e ritenute.

Nessuna tolleranza, viceversa, è prevista per il divieto di compensazione.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, positiva è la precisazione che il divieto di compensazione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 241/1997, non sia applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (bonus 80 euro, rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

 

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