L’Agenzia delle entrate finalmente spiega il limite 2022 per fringe e bollette
di Luca VannoniCon l’articolo 12, D.L. Aiuti-bis (D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022), è stata introdotta una particolare disciplina, valevole solo per il per il periodo d’imposta 2022, relativa ai fringe benefit: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, a cui si aggiungono eccezionalmente le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha finalmente diffuso i chiarimenti operativi: vediamo in sintesi gli aspetti più interessanti.
- Ambito di applicazione: sono inclusi i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51, Tuir;
- modalità di riconoscimento: possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
- pagamento/rimborso utenze domestiche: devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini;
- conservazione giustificativi rimborso utenze: il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, i giustificativi . Può essere acquisita anche solo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche;
- dichiarazione del lavoratore: al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri;
- intestazione fattura: è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore;
- superamento limite: nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori a 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro;
- cumulo bonus carburante: è possibile cumulare il valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
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10 Novembre 2022 a 9:11
Buongiorno,
cosa si intende per: “Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam”.
L’azienda potrebbe decidere di darlo solo ad alcuni lavoratori e ad altri no senza rispettare il criterio delle categorie omogenee?
17 Novembre 2022 a 11:07
hai perfettamente ragione Roberto…….non so se tu fai le paghe,ma ci ritoveremo con un affastellato ammasso di bollette dei dipendenti, tra le mani da mettere a conguaglio a dicembre.
15 Novembre 2022 a 11:24
Il decreto aiuti quater ha innalzato la soglia da 600 a 3.000 euro, ma anche qui cambiano i ministri, ma non cambiano le insipienze e meno male che abbiamo un consulente del lavoro a ministro, nel testo si dice che per provare le spese:
“Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.”
Colpo di genio, quindi se non ho capito male due autocertificazioni e nessuno a cui venga il sospetto di truffe, a questo punto ridateci il reddito di cittadinanza!!
16 Novembre 2022 a 11:11
Nel caso di genitori pensionati con un figlio convivente, lavoratore subordinato, ovviamente non a carico dei genitori, e che non è intestatario delle bollette: la ditta può rimborsare a lui gli importi sostenuti però dai genitori?
22 Novembre 2022 a 12:49
leggendo il decreto aiuti parrebbe di sì